Cassazione Civile, Ordinanza n. 15186/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una precedente occupazione acquisitiva di fondi siti nel territorio comunale, per la quale la Corte di cassazione aveva già cassato una sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Napoli affinché stimasse il danno risarcibile sulla base del valore venale dei suoli, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha qualificato quasi tutti i terreni come ricadenti in zona urbanistica F3, ha stimato il valore con metodo analitico-ricostruttivo, ha quantificato complessivamente somme dovute a titolo risarcitorio e per occupazione legittima e ha poi rilevato che i privati avevano già ricevuto dal Comune un importo superiore per i medesimi titoli, rigettando così le domande e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione i privati hanno dedotto: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d'appello valorizzato i suoli come zona F3 anziché, a loro dire, come zona F6, trascurando la variante urbanistica adottata ma non approvata e il connesso "valore di attesa"; 2) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 329 c.p.c. e degli artt. 2043 e 1224 c.c. per il mancato riconoscimento del maggior danno da ritardo sul risarcimento, che i ricorrenti assumevano compreso nelle domande del rinvio; 3) violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 2033 c.c. per avere la Corte rivalutato sino alla sentenza la somma già pagata dal Comune, operando un confronto tra importi senza che vi fosse eccezione di compensazione; 4) censura alla compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto non a contestare una questione di diritto sulla qualificazione urbanistica dell'area, ma la stima del valore di mercato in concreto, cioè un apprezzamento di fatto non dedotto nei ristretti limiti del vizio motivazionale allora rilevante; ha inoltre osservato che la doglianza sul "valore di attesa" era astratta e non sorretta da specifici fatti decisivi asseritamente omessi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo perplesso ed equivoco, confondendo la domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c. relativa all'occupazione legittima con quella relativa al risarcimento per occupazione illecita, mentre per quest'ultima la Corte d'appello aveva comunque liquidato gli interessi e la rivalutazione in chiave di debito di valore. Ha reputato infondato il terzo motivo, affermando che la rivalutazione della somma già pagata serviva solo a confrontare grandezze omogenee e non integrava una compensazione tecnica, potendo il giudice procedere d'ufficio nell'ambito del medesimo rapporto sostanziale, con conseguente estinzione dell'obbligazione per capienza del pagamento già effettuato. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese, perché la valutazione era riservata al giudice di merito secondo il regime ratione temporis applicabile. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso le violazioni lamentate.
richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato errori decisivi.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove e della stima; la Corte ha ritenuto le doglianze dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso che la censura integrasse un vizio di legittimità ammissibile.
richiamato nel secondo motivo in tema di pretesa riproposizione della domanda; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per formulazione confusa.
indicato dalla Corte come il corretto veicolo per censurare un fatto decisivo asseritamente omesso, ma non specificamente dedotto dai ricorrenti.
art. 39 L. n. 2359 del 1865
norma richiamata per la determinazione dell'indennizzo/valore del bene espropriato o occupato.
richiamato quale base del risarcimento del danno da occupazione illecita.
richiamato per la liquidazione del danno in materia aquiliana.
invocato per il maggior danno da ritardo; la Corte ha rilevato che, per la voce relativa all'occupazione illecita, il credito era stato trattato come debito di valore con interessi e rivalutazione.
richiamato dal ricorso per contestare la considerazione delle somme già versate; la Corte ha qualificato l'operazione come mero confronto contabile e non come compensazione tecnica.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese, valutazione rimessa al giudice di merito nel testo applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura sulla stima del valore di mercato di un bene non può essere veicolata come violazione di legge quando, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in tal caso occorre dedurre specificamente un vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal mezzo di impugnazione.
- La mera adozione di una variante urbanistica non approvata non impone, di per sé, il riconoscimento di un maggior valore del suolo se il ricorrente non indica fatti specifici e decisivi da cui desumere l'effettivo incremento del valore di mercato nel periodo considerato.
- La domanda di maggior danno da ritardo deve essere formulata in modo chiaro e univoco, distinguendo tra le diverse poste creditorie; una censura confusa o contraddittoria sulla statuizione impugnata è inammissibile.
- Nel confronto tra il credito accertato e le somme già pagate, il giudice può rivalutare l'importo già corrisposto per renderlo omogeneo con il credito attuale e verificare se l'obbligazione residui; tale operazione contabile non equivale necessariamente a compensazione in senso tecnico e può essere compiuta d'ufficio nell'ambito dello stesso rapporto.
- La compensazione delle spese di lite, nei limiti del regime applicabile al tempo della decisione, è valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti di legge.
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