Cassazione Civile, Ordinanza n. 00087/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti, inquadrati come infermieri professionali, hanno agito lamentando che per oltre dieci anni, in un ospedale pubblico, sarebbero stati stabilmente adibiti anche a compiti propri di figure inferiori o diverse, in particolare operatori tecnici addetti all'assistenza e operatori sociosanitari: assistenza igienica ai pazienti, distribuzione dei pasti, cambio biancheria, disinfezione e riordino delle degenze, accompagnamento dei ricoverati, trasporto salme, raccolta e stoccaggio di materiali e rifiuti, pulizia e disinfezione. Davano ciò come demansionamento e chiedevano sia il risarcimento del danno, sia un provvedimento inibitorio, sia differenze retributive ex art. 36 Cost. La Corte d'appello aveva escluso il demansionamento ritenendo che le mansioni inferiori non avessero impedito il prevalente svolgimento delle mansioni infermieristiche, che fossero comunque connesse alla cura del paziente e in parte occasionali; aveva inoltre negato il diritto a una retribuzione aggiuntiva per difetto di specifiche allegazioni sulla inadeguatezza del trattamento complessivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e della disciplina professionale infermieristica per avere la corte territoriale considerato lecita l'adibizione anche a mansioni inferiori; vizi sulla prova e sulla mancata ammissione dei testi; omessa considerazione di fatti decisivi; violazione dei criteri sul danno da demansionamento; violazione delle norme processuali e dell'art. 421 c.p.c. per la mancata integrazione istruttoria; errori nel giudizio di fatto e di diritto sul danno e sull'art. 2087 c.c.; infine violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 1226 c.c. quanto alla domanda di differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non conforme a diritto la decisione di merito nella parte in cui aveva reputato sufficiente, per escludere la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, il solo fatto che le mansioni inferiori non fossero prevalenti e fossero giustificate da esigenze di servizio. È stato affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l'adibizione a mansioni inferiori è consentita solo se tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente, sussista un'obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza, e l'utilizzo sia marginale o, se non marginale, meramente occasionale rispetto alle attività qualificanti. Poiché la Corte territoriale non aveva applicato questo criterio, la sentenza è stata cassata con rinvio sul punto. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati assorbiti, perché dipendevano dall'accertamento dell'illiceità dell'adibizione; il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche il materiale istruttorio alla luce del principio di diritto. Il settimo motivo è stato invece rigettato/in parte dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato il principio per cui l'attribuzione di mansioni aggiuntive, anche se richiedibili, non comporta di per sé un doppio salario o una retribuzione aggiuntiva, e per una pretesa ex art. 36 Cost. il lavoratore deve allegare e provare elementi specifici sulla complessiva inadeguatezza del trattamento economico e sull'eventuale maggiore onerosità della prestazione. La cassazione, quindi, ha accolto il ricorso solo sul capo relativo al demansionamento e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Campobasso anche per le spese.
Norme richiamate
Nel pubblico impiego privatizzato consente l'adibizione a mansioni inferiori solo in presenza di ulteriori condizioni: non estraneità alla professionalità, obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza, e carattere marginale o meramente occasionale dell'assegnazione rispetto alle mansioni qualificanti.
art. 36 Cost.
La garanzia opera sul trattamento economico complessivo; per ottenere un adeguamento retributivo il lavoratore deve allegare e provare elementi specifici che rendano verificabile la non proporzionalità o insufficienza della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Il richiamo all'istruzione officiosa non esonera la parte dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi, ma il giudice del rinvio dovrà rivalutare ammissibilità e rilevanza delle prove alla luce del principio di diritto accolto.
Richiamato nei motivi per censurare il trattamento del materiale probatorio e delle circostanze non contestate.
Richiamato nei motivi per censurare il libero convincimento e il preteso travisamento della prova.
La liquidazione equitativa non può sopperire alla mancata allegazione e prova dei presupposti del diritto alla maggiore retribuzione.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di tutela della professionalità e dell'integrità del lavoratore, ma la Corte ha ritenuto assorbita la censura sul punto.
Il lavoratore che invochi l'inadeguatezza del trattamento o il danno da demansionamento deve fornire allegazioni e prove adeguate.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma molti di essi sono stati assorbiti o ritenuti infondati perché dipendenti dall'erronea esclusione dell'illiceità del demansionamento.
Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e all'affinamento del principio di diritto applicabile.
art. 49 codice deontologico degli infermieri
Richiamato dalla Corte come elemento che conferma la coerenza tra professionalità infermieristica e cura della persona, ma non come base per escludere il limite della marginalità nell'adibizione a mansioni inferiori.
art. 2 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della tutela della professionalità, senza autonoma decisione sul punto.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso a sostegno del principio di uguaglianza e della tutela della professionalità, senza autonoma decisione sul punto.
art. 9 CCNL Comparto Sanità 20/9/2001
Richiamato nei motivi per il confronto tra declaratorie contrattuali.
art. 13 CCNL Sanità 1998/2001
Richiamato nei motivi per il confronto tra declaratorie contrattuali.
Richiamata nei motivi come disciplina del profilo professionale infermieristico.
Richiamata nei motivi come disciplina del profilo professionale infermieristico.
Richiamato nei motivi come fonte della definizione della professione infermieristica.
Richiamato nei motivi in relazione alla natura intellettuale della professione infermieristica.
Richiamato nei motivi in relazione alla natura intellettuale della professione infermieristica.
Richiamato nei motivi in relazione alla natura intellettuale della professione infermieristica.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori non è lecita solo perché le mansioni proprie restano prevalenti: occorre anche che quelle inferiori non siano completamente estranee alla professionalità, che siano imposte da un'esigenza organizzativa o di sicurezza e che l'impiego sia marginale o, se non marginale, solo occasionale.
- La mera circostanza che alcune mansioni inferiori siano connesse alla cura della persona o a esigenze di servizio non basta a escludere il demansionamento, se il loro svolgimento è sistematico e non accessorio rispetto alle attività qualificanti del profilo.
- Il diritto a una retribuzione aggiuntiva non nasce automaticamente dall'assegnazione a mansioni ulteriori o miste: in assenza di una previsione legale o contrattuale, il lavoratore deve allegare e provare la complessiva inadeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. e l'eventuale maggiore onerosità quantitativa o qualitativa della prestazione.
- La liquidazione equitativa non può sostituire la mancanza di allegazioni e prova sui presupposti della maggiore pretesa economica; occorre una base fattuale idonea a consentire il giudizio di proporzionalità e sufficienza del trattamento.
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