Cassazione Civile, Ordinanza n. 00093/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, del trasferimento richiesto da una docente di scuola primaria di ruolo da prima del 2015 verso l'Ambito Sicilia 002 (provincia di Agrigento) o, in subordine, verso altro ambito tra quelli domandati secondo il punteggio conseguito. La docente sosteneva di essere stata illegittimamente superata, da un lato, da docenti assunti da graduatorie di merito del concorso 2012 collocati in fasi successive della procedura e, dall'altro, da docenti destinatari di posti poi assegnati per conciliazione. In appello lamentava, in sintesi: la disparità di trattamento tra docenti assunti da GAE e docenti assunti da graduatoria di merito del concorso 2012; l'erroneo richiamo a una pretesa priorità dei concorsisti 2012 nella mobilità; l'erronea attribuzione alla docente dell'onere di provare che i posti fossero già disponibili nella fase B e che, in base al punteggio, dovessero esserle assegnati, sostenendo che tale onere dovesse gravare sul Ministero, in quanto titolare delle informazioni e gestore della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla violazione dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015: ha confermato l'interpretazione già accolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina della mobilità straordinaria 2016/2017, letta nel sistema della legge e della contrattazione collettiva, legittimava la postergazione e la distinta collocazione dei docenti assunti da concorso 2012 rispetto ai docenti provenienti da GAE, con conseguente esclusione dei posti loro assegnati dalla mobilità straordinaria riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico della docente l'onere di dimostrare che i posti fossero già disponibili nella sua fase: una volta allegato l'inadempimento e indicato che un posto era stato assegnato a un docente di fase successiva, spettava al Ministero provare la correttezza dell'operato e l'inesistenza dell'inadempimento dedotto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del sindacato di legittimità per la denuncia di violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 108, L. n. 107/2015
Disposizione centrale sulla mobilità straordinaria 2016/2017; la Corte la interpreta nel sistema complessivo della legge e della contrattazione collettiva, ritenendo legittima la diversa collocazione dei docenti assunti da concorso 2012 e confermando che i posti loro assegnati non rientravano nella mobilità straordinaria riservata ai docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015.
art. 1, commi 95, 98, 100, 109, 113 e 114, L. n. 107/2015
Richiamati per ricostruire il sistema del reclutamento e della mobilità straordinaria: le assunzioni avvenivano secondo fasi differenziate e la disciplina delle fasi B e C, nonché della mobilità successiva, giustificava la differente collocazione dei docenti provenienti da GAE e da graduatoria di merito del concorso 2012.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in giudizio; la Corte lo considera nel quadro dell'onere della prova, ma afferma che, una volta allegato l'inadempimento in modo specifico, spetta al Ministero provare l'adempimento.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 24 Cost. nella censura sul riparto dell'onere probatorio e sulla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 2697 c.c.
La Corte lo applica secondo il principio per cui, in tema di inadempimento di un'obbligazione di fare, il creditore deve allegare il titolo del diritto e l'inadempimento dedotto, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto adempimento.
art. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001
Richiamato come base della competenza della contrattazione collettiva nelle materie di mobilità del personale docente, entro i limiti fissati dalla legge.
artt. 462, co. 7, e 470, co. 1 e 2, d. lgs. n. 297/1994
Richiamati per fondare la competenza della contrattazione collettiva nella disciplina della mobilità del personale docente.
art. 399, co. 3, d. lgs. n. 297/1994
Richiamato quale norma sul vincolo di permanenza triennale, in deroga al quale il comma 108 ha previsto la mobilità straordinaria per i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015.
art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
Richiamato nel passaggio sulle successive assegnazioni mediante conciliazione, considerate autonome rispetto alla procedura di mobilità e non idonee a spostare l'onere probatorio già gravante sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Nella mobilità scolastica, quando il docente deduce di essere stato pretermesso nella fase a lui spettante e indica che il posto è stato assegnato a un candidato di fase successiva, l'azione ha natura di adempimento: l'attore deve allegare specificamente l'obbligo violato e il concreto effetto sfavorevole subito, mentre spetta all'Amministrazione dimostrare la correttezza dell'assegnazione e quindi l'assenza dell'inadempimento.
- In tema di riparto dell'onere della prova, la parte che agisce per l'adempimento di un'obbligazione di fare non deve provare in positivo l'intera sequenza comparativa di tutte le domande e di tutti i punteggi dei concorrenti; è sufficiente che alleghi in modo specifico la violazione delle regole della procedura e la propria pretesa al bene della vita, gravando poi sul debitore la prova dell'esatto adempimento.
- La disciplina della mobilità del personale docente va letta nel sistema complessivo della legge e della contrattazione collettiva: la differente posizione dei docenti reclutati da graduatoria di merito del concorso 2012 rispetto a quelli provenienti da GAE costituisce una scelta normativa e contrattuale non sindacabile nel merito, salvo manifesta irragionevolezza o violazione di legge.
- Le assegnazioni successive effettuate all'esito di procedure autonome, comprese le conciliazioni, non elidono di per sé l'azione di adempimento del docente che deduca una pretermissione nella fase precedente; l'oggetto della domanda è l'attribuzione della sede dovuta secondo la corretta applicazione delle regole della mobilità, non la caducazione delle successive assegnazioni.
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