Cassazione Civile, Ordinanza n. 34696/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un viaggiatore aveva acquistato presso un'agenzia di viaggi un pacchetto turistico comprensivo di soggiorno in hotel e volo A/R, lamentando un ritardo del volo che aveva fatto slittare l'inizio della vacanza di un giorno e la non corrispondenza dell'albergo alla categoria promessa. In primo grado aveva agito contro l'organizzatore del viaggio e contro l'intermediario venditore chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la domanda era stata accolta solo in parte nei confronti dell'intermediario, dopo un accordo bonario con l'organizzatore. La società intermediaria aveva proposto appello e il Tribunale aveva riformato la decisione, escludendone la responsabilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto corretto il mezzo di impugnazione/applicato il regime della decisione del Giudice di pace, sostenendo che dovesse operare il ricorso per cassazione avverso la sentenza equitativa e che il contratto non fosse di massa ex art. 1342 c.c.; 2) violazione degli artt. 51-bis e 34 D.Lgs. 79/2011 e omesso esame del contratto di pacchetto turistico, sostenendo che l'agenzia dovesse essere considerata organizzatore apparente e che mancassero nel contratto gli elementi identificativi dell'organizzatore; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento della prova documentale relativa al contratto di pacchetto turistico; 4) violazione delle norme del Codice del turismo e degli artt. 1175, 1176, 1362, 1375, 2697 e 2059 c.c., assumendo che l'intermediario avesse violato obblighi informativi e di correttezza verso il turista; 5) violazione dell'art. 96 c.p.c. per mancata pronuncia sulla domanda di lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con il principio secondo cui il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace si determina in base alla domanda e al suo valore e all'eventuale contratto di massa, non già in base al criterio concretamente seguito dal giudice; ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente applicato tale criterio, escludendo l'eccezione di incompetenza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame, mirava in realtà a ottenere una nuova qualificazione del contratto e si risolveva in una critica alla valutazione interpretativa del giudice di merito, non deducibile nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il dedotto travisamento della prova documentale, se riguardante la svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio da far valere con revocazione per errore di fatto; se invece il fatto era controverso, il vizio andava incanalato nei ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza perché non specificava in quali termini e in quale sede i fatti di disagio fossero stati dedotti come inadempimento dell'intermediario; la Corte ha così escluso che la censura consentisse un controllo di legittimità sulla responsabilità dell'agenzia. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente e la relativa valutazione è riservata al merito; inoltre, il giudice non era tenuto a pronunciare favorevolmente sulla domanda in favore della parte risultata soccombente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il rimedio avverso le sentenze del giudice di pace dipende dalla natura della domanda e non dal criterio decisorio adottato; il principio dell'apparenza opera solo in ipotesi residuali specifiche
la decisione del giudice di pace resta soggetta al regime ordinario quando la domanda riguarda contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per rapporti uniformi
il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e deve essere autosufficiente, indicando in modo specifico i fatti e le sedi processuali rilevanti
le censure che mirano a una nuova qualificazione del contratto, a un mero riesame del fatto o a denunciare insufficiente valutazione della prova non sono ammissibili nei limiti dedotti
richiamato per escludere che la mancanza di un riferimento nominativo al tour operator impedisca la qualificazione del contratto come stipulato mediante moduli o formulari, quando il contenuto sia predeterminato
artt. 51-bis e 34 D.Lgs. n. 79/2011
richiamati per sostenere la responsabilità dell'intermediario e la qualificazione del contratto di pacchetto turistico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
il dedotto travisamento della prova documentale non era deducibile come violazione di tali norme nei termini prospettati
artt. 1175, 1176, 1362, 1375, 2697 e 2059 c.c.
invocati per sostenere obblighi di correttezza, diligenza, interpretazione del contratto, onere della prova e danno non patrimoniale, ma la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza
la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave; la sua valutazione è rimessa al giudice di merito e, nel caso di parte soccombente, non impone una pronuncia favorevole
richiamato quale base del principio di soccombenza per la liquidazione delle spese e per il collegamento con l'art. 96, comma 3 c.p.c.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il mezzo di impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace si individua in base alla domanda proposta, al suo valore e alla natura del rapporto dedotto; non rileva, di regola, il fatto che il giudice abbia deciso secondo equità o secondo diritto, salvo le ipotesi residuali in cui il giudice si sia espresso espressamente su valore della domanda o su contratto concluso mediante moduli o formulari.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova qualificazione del contratto o una diversa valutazione interpretativa del documento quando la censura, formalmente rubricata come violazione di legge, investe in realtà il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova documentale, se consiste in una svista sul contenuto oggettivo del documento, si tutela con la revocazione per errore di fatto; se invece riguarda un fatto controverso già apprezzato dal giudice, la censura deve essere incanalata nei ristretti confini dei motivi di ricorso per cassazione pertinenti.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente i fatti decisivi, le contestazioni svolte nei gradi di merito e le sedi processuali in cui tali questioni sono state dedotte; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente ed è oggetto di valutazione rimessa al giudice di merito; la sua mancata pronuncia non è censurabile in cassazione se non nei limiti di un vizio effettivamente deducibile.
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