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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39152/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Giorgio Telve sostenendo che, trovato con 2,5 g di eroina, Telve doveva essere considerato indagato e non persona informata sui fatti (richiamando gli artt. 63 e 191 c.p.p.), con conseguente esclusione di tali dichiarazioni e la pronuncia di proscioglimento per il capo 1); 2) deduceva contraddittorietà della motivazione e mancanza di prove circa la cessione di cocaina a Nicola Anello (capo 5): mancavano attività di riscontro come controllo, intercettazioni, ritrovamento di stupefacente su Anello o prova che Anello si fosse recato presso l'abitazione dell'imputato; 3) censurava la dosimetria della pena (art. 133 c.p.) perché fondata su dichiarazioni ritenute inutilizzabili e sulla conferma del capo 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa rispetto all'appello, confermando il principio secondo cui l'acquirente di modiche quantità, in assenza di elementi indizianti di uso non personale, può essere sentito come persona informata dei fatti e le sue dichiarazioni sono utilizzabili. Ha valorizzato inoltre elementi ulteriori a sostegno delle dichiarazioni di Telve ai fini del capo 1). Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: la sentenza di primo grado aveva indicato contatti telefonici e l'uso della parola in codice "birra" per indicare la sostanza, sufficienti a ritenere provata la cessione. Il terzo motivo è inammissibile perché fondato sull'erroneo presupposto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Norma utilizzata per la riqualificazione del fatto nei termini di maggior gravità; la Corte d'appello ha applicato correttamente la disciplina sostanziale di tale articolo nella ritenuta responsabilità dell'imputato

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75, comma 1

    Riferita alla natura non punitiva ma preventiva della sanzione amministrativa per uso personale; la Corte ha richiamato questo profilo per escludere l'applicabilità del diritto al silenzio come configurato in casi di sanzione punitiva

  • Codice di procedura penale - art. 63

    Richiamato dalla difesa in relazione al trattamento delle persone potenzialmente indagate; la Corte ha ritenuto che, in assenza di indizi di uso non personale, l'acquirente di modiche quantità possa essere sentito come persona informata

  • Codice di procedura penale - art. 191

    Richiamato dalla difesa circa le garanzie processuali per l'indagato; la Corte tuttavia ha ritenuto applicabile la disciplina sulla persona informata se non emergono indizi di non personale detenzione

  • Codice penale - art. 133

    Norma sulla determinazione della pena; la censura sulla dosimetria è stata ritenuta infondata perché fondata sull'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni che invece la Corte ha ritenuto ammissibili

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 21832/2007 "Morea" e Sez.2, n. 47081/2022 "Camplone")

    Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007; Sez.2, n. 47081 del 04/10/2022

    Principio richiamato: le dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità sono utilizzabili se non emergono elementi indizianti di uso non personale; la sentenza richiama e applica tale orientamento

  • Corte costituzionale e Corte di Giustizia UE (richiami interpretativi)

    Corte cost. n.148/2022; C-481/19 (Corte di Giustizia)

    La Corte ricorda che le sanzioni previste per uso personale hanno natura non punitiva (Corte cost.) e distingue la posizione rispetto al diritto al silenzio come interpretato dalla Corte di Giustizia in contesti diversi, consolidando l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da chi acquista modiche quantità di stupefacente possono essere utilizzate come testimonianza di persona informata dei fatti se non emergono indizi che provino un uso non personale o attività di spaccio.
  • Il rinvenimento di una modica quantità (es. 2,5 g) non è di per sé sufficiente a qualificare automaticamente il soggetto come indagato per traffico; occorrono ulteriori elementi indizianti.
  • La presenza di contatti tra compratore e presunto venditore, l'uso di linguaggio in codice (es. termine "birra") e la corrispondenza temporale possono costituire elementi di prova circostanziali idonei a ritenere avvenuta una cessione anche in assenza di intercettazioni o sequestro sulla persona dell'acquirente.
  • Le doglianze in Cassazione che replicano motivazioni già esaminate in grado di appello e che risultano generiche o meramente congetturate rischiano l'inammissibilità.
  • Per censurare la dosimetria della pena è necessario dimostrare un vizio probatorio o di diritto effettivo; la semplice contestazione dell'utilizzabilità di una dichiarazione già ritenuta legittima dalla giurisdizione di merito è insufficiente.

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