Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 10), deducendo: 1) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver ritenuto rilevanti gli "elementi nuovi" rappresentati dall'assoluzione, in primo grado, dal reato associativo (art. 416 c.p.); 2) mancata indicazione delle ragioni per non aver sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari, posto che la misura massima sarebbe stata strettamente collegata all'incolpazione associativa poi caduta e che il pericolo di reiterazione sarebbe legato all'appartenenza all'associazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: prima della decisione il difensore ha rinunciato al ricorso perché la Corte d'appello, il 17/07/2025, ha sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha rilevato che la rinuncia valida estingue il rapporto processuale e determina l'inammissibilità del ricorso, senza pronunciare condanne per spese processuali o sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma applicata per il procedimento sull'appello avverso la misura cautelare; disciplina la competenza e la procedura per il riesame delle misure cautelari.
art. 416 cod. pen.
Riferimento al reato di associazione: la Corte ha ritenuto che l'assoluzione per tale reato non incideva automaticamente sul titolo custodiale quando questo è rimasto fondato su altra imputazione persistente.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
Norma richiamata quale fondamento dell'imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la sussistenza di tale titolo custodiale e l'entità della pena risultante dal primo grado sono stati considerati rilevanti per la valutazione della proporzionalità della misura.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente in tema di motivazione e di elementi nuovi: la Corte ha valutato che il Tribunale aveva adeguatamente trattato la questione considerando il mantenimento del titolo custodiale per altro reato.
artt. 589 e 591 cod. proc. pen.
Norme applicate in relazione agli effetti della rinuncia al ricorso: la rinuncia, ex artt. 589 commi 2-3 e 591, determina l'inammissibilità del ricorso senza condanna per spese o ammende quando la carenza di interesse sopravviene per causa non imputabile al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio richiamato secondo cui la rinuncia valida al ricorso estingue il rapporto processuale e comporta il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse (es. ottenimento della prestazione richiesta in sede di merito o in grado di appello) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione se il ricorrente rinuncia validamente; la rinuncia estingue il rapporto processuale e impedisce pronunce sul merito.
- L'assoluzione per un reato (es. associazione) non annulla automaticamente la legittimità di una misura custodiale se esiste ancora un titolo custodiale distinto (es. reato di favoreggiamento) sul quale si fonda la misura.
- Nelle decisioni cautelari il giudice valuta la proporzione della misura anche alla luce dell'entità della pena irrogata per i reati che giustificano il titolo custodiale; la semplice diminuzione della gravità di un capo non è di per sé sufficiente a imporre la sostituzione se permangono altri elementi ostativi.
- Per contestare efficacemente il mancato mutamento della misura cautelare il ricorrente deve indicare nuovi elementi concreti che rendano superati i presupposti della custodia (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), non limitandosi a deduzioni generiche.
- La rinuncia del difensore, quando validamente resa, evita al ricorrente la condanna per spese processuali e per ammende se la carenza di interesse è sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente stesso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39150/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →