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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Velletri per plurime ipotesi di furto aggravato. In cassazione sono stati svolti due motivi principali: (1) presunta violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., per deposito della motivazione oltre il termine di 10 giorni, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare; (2) violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione, posto che il rapporto di lavoro, che avrebbe costituito la condizione materiale per la commissione dei furti (accesso agevolato al supermercato), era cessato e quindi, secondo il ricorrente, veniva meno la esigenza cautelare di prevenire la reiterazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e infondato il primo. Sul punto sostanziale (art. 274, lett. c)) la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse meramente assertiva e non rispettasse i canoni di concretezza richiesti: l'affermazione secondo cui la disoccupazione potrebbe favorire la reiterazione è stata giudicata decontestualizzata e priva di elementi concreti idonei a fondare una prognosi di pericolo di reiterazione. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato il consolidato principio secondo cui la tardiva pubblicazione delle motivazioni non comporta la perdita di efficacia della misura se il Tribunale del riesame ha deliberato e depositato il dispositivo entro i termini di legge; pertanto tale motivo è stato dichiarato privo di pregio.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    La tardiva pubblicazione delle motivazioni oltre il termine di 10 giorni non determina la perdita automatica di efficacia della misura cautelare se il Tribunale del riesame ha deliberato e depositato il dispositivo entro il termine previsto (dottrina consolidata della Corte di Cassazione).

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Per la sussistenza dell'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione è necessaria una prognosi basata su elementi concreti, che dimostrino continuità ed effettività del pericolo di reiterazione; non è sufficiente una affermazione generica o decontestualizzata (es. ‘la disoccupazione favorisce la reiterazione’) senza riferimenti circostanziati alle modalità dei fatti e alla situazione attuale dell'indagato.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per determinare la competenza del giudice del riesame alla quale la causa è rinviata dopo l'annullamento in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare si fonda sul pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c), il giudice deve motivare con elementi concreti e attuali (es. modalità operative, continuità del comportamento, risorse o opportunità per ripetere il reato), non con affermazioni astratte o stereotipate.
  • La cessazione del rapporto di lavoro che aveva reso possibili i reati può essere un elemento idoneo a mettere in dubbio l'attualità del pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare e motivare espressamente le conseguenze concrete di tale cessazione sul rischio di commissione di nuovi fatti.
  • La semplice considerazione che la disoccupazione possa favorire la commissione di reati non è di per sé sufficiente a giustificare la misura: occorrono elementi probativi che colleghino la situazione personale e comportamentale dell'indagato a una concreta probabilità di reiterazione.
  • Sul piano procedurale, il deposito tardivo delle motivazioni non invalida automaticamente la decisione cautelare se il dispositivo è stato deliberato e depositato entro i termini prescritti dall'art. 309 c.p.p.; pertanto il rispetto del termine riguarda in particolare il deposito del dispositivo deliberato dal giudice del riesame.
  • Per la difesa: è utile produrre documenti e circostanze concrete (es. lettera di licenziamento, prova di nuove occupazioni, assenza di mezzi o opportunità per commettere nuovamente il reato) per dimostrare la perdita delle occasioni di reiterazione; per l'accusa: è opportuno dettagliare elementi fattuali che giustifichino la prognosi di pericolo (modus operandi, pianificazione, tentativi precedenti, condizioni economiche che rendano probabile la reiterazione).

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