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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di procedibilità rispetto al capo E) (furto in abitazione) deducendo che sarebbe reato procedibile a querela e che la persona offesa non aveva espresso chiara volontà punitiva; (2) erronea determinazione della pena per la continuazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato aumenti di pena identici senza considerare le differenze oggettive e soggettive tra i reati, che alcuni sarebbero semplici e altri aggravati, e che il capo F) sarebbe stato tentato e non consumato; (3) vizio nel riconoscimento della recidiva specifica reiterata, contestando la valutazione della pericolosità sociale basata soltanto sui precedenti e rilevando l'anzianità delle condanne precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze riproducevano in sostanza i motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza un confronto critico con la decisione impugnata. Sul merito, la Corte ha altresì rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo: il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. è procedibile d'ufficio anche dopo il d.lgs. 150/2022; ha confermato la correttezza della determinazione della pena da parte della Corte d'appello, che ha indicato il reato più grave e motivato aumenti distinti e proporzionati per i reati satellite (diversi aumenti per consumati e tentati), e ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva specifica reiterata con adeguata valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in punto di procedibilità, la norma regola gli effetti dell'azione penale; la Corte ha ritenuto però che la censura non superasse il vizio di manifesta infondatezza e in ogni caso ha affermato che non opera una deroga alla procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che punisce il furto in abitazione; la Corte ha precisato che tale fattispecie resta reato procedibile d'ufficio e può integrare le aggravanti richiamate, ed è stata utilizzata per confermare la condanna per i capi di imputazione.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha richiamato l'obbligo di individuare il reato più grave e quantificare separatamente gli aumenti per i reati satellite, ravvisando nel caso aumenti modesti e proporzionati correttamente motivati.

  • art. 625 n. 2 e art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravanti richiamate in sede di imputazione; la Corte d'appello le ha considerate nel complesso valutativo, e la Cassazione non ha rilevato vizi nella loro applicazione.

  • artt. 56, 624-bis cod. pen.

    Art. 56 (concorso di persone nel reato) e art. 624-bis citato per le fattispecie; la Corte ha considerato consumato il furto relativo al capo F) in ragione dell'effettivo asporto della chiave della cassaforte, giustificando la qualificazione come consumato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione legge 27/09/2021, n. 134)

    Riforma citata dalla difesa per sostenere la procedibilità a querela di molti furti aggravati; la Corte ha chiarito che tale riforma non ha modificato la procedibilità del furto in abitazione, che resta procedibile d'ufficio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva; la Corte d'appello ha applicato questi criteri valutando il rapporto tra precedenti e fatto commesso e la pericolosità sociale, giudizio ritenuto congruo dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a ripetere i motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza un confronto critico con le ragioni del giudice di merito.
  • Il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. rimane reato procedibile d'ufficio e non è stato reso procedibile a querela dalla riforma del d.lgs. 150/2022.
  • In tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; l'entità della motivazione richiesta è correlata alla misura degli aumenti.
  • Il riconoscimento della recidiva specifica richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale e del rapporto tra precedenti e fatto nuovo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non basta elencare i precedenti.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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