Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio di procedibilità rispetto al capo E) (furto in abitazione) deducendo che sarebbe reato procedibile a querela e che la persona offesa non aveva espresso chiara volontà punitiva; (2) erronea determinazione della pena per la continuazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato aumenti di pena identici senza considerare le differenze oggettive e soggettive tra i reati, che alcuni sarebbero semplici e altri aggravati, e che il capo F) sarebbe stato tentato e non consumato; (3) vizio nel riconoscimento della recidiva specifica reiterata, contestando la valutazione della pericolosità sociale basata soltanto sui precedenti e rilevando l'anzianità delle condanne precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze riproducevano in sostanza i motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza un confronto critico con la decisione impugnata. Sul merito, la Corte ha altresì rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo: il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. è procedibile d'ufficio anche dopo il d.lgs. 150/2022; ha confermato la correttezza della determinazione della pena da parte della Corte d'appello, che ha indicato il reato più grave e motivato aumenti distinti e proporzionati per i reati satellite (diversi aumenti per consumati e tentati), e ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva specifica reiterata con adeguata valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in punto di procedibilità, la norma regola gli effetti dell'azione penale; la Corte ha ritenuto però che la censura non superasse il vizio di manifesta infondatezza e in ogni caso ha affermato che non opera una deroga alla procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione.
art. 624-bis cod. pen.
Norma che punisce il furto in abitazione; la Corte ha precisato che tale fattispecie resta reato procedibile d'ufficio e può integrare le aggravanti richiamate, ed è stata utilizzata per confermare la condanna per i capi di imputazione.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha richiamato l'obbligo di individuare il reato più grave e quantificare separatamente gli aumenti per i reati satellite, ravvisando nel caso aumenti modesti e proporzionati correttamente motivati.
art. 625 n. 2 e art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravanti richiamate in sede di imputazione; la Corte d'appello le ha considerate nel complesso valutativo, e la Cassazione non ha rilevato vizi nella loro applicazione.
artt. 56, 624-bis cod. pen.
Art. 56 (concorso di persone nel reato) e art. 624-bis citato per le fattispecie; la Corte ha considerato consumato il furto relativo al capo F) in ragione dell'effettivo asporto della chiave della cassaforte, giustificando la qualificazione come consumato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione legge 27/09/2021, n. 134)
Riforma citata dalla difesa per sostenere la procedibilità a querela di molti furti aggravati; la Corte ha chiarito che tale riforma non ha modificato la procedibilità del furto in abitazione, che resta procedibile d'ufficio.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva; la Corte d'appello ha applicato questi criteri valutando il rapporto tra precedenti e fatto commesso e la pericolosità sociale, giudizio ritenuto congruo dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a ripetere i motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza un confronto critico con le ragioni del giudice di merito.
- Il furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. rimane reato procedibile d'ufficio e non è stato reso procedibile a querela dalla riforma del d.lgs. 150/2022.
- In tema di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; l'entità della motivazione richiesta è correlata alla misura degli aumenti.
- Il riconoscimento della recidiva specifica richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale e del rapporto tra precedenti e fatto nuovo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non basta elencare i precedenti.
- Se il ricorso è manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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