Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 16/02/2014. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 163 e 168 c.p. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo che la revoca sarebbe stata decisa sulla sola base di una nuova condanna senza tener conto dell'art. 167 c.p. e che, al momento della richiesta di revoca del P.M., era già ampiamente decorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della pronuncia concessiva; invoca inoltre il principio espresso nella sentenza Marchianò (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo sulle conclusioni del Procuratore generale depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. e, nel merito, ha confermato che la revoca è fondata sull'art. 168, primo comma, n. 2, c.p.: il nuovo titolo di condanna, irrevocabile il 04/04/2017, riguarda un reato commesso anteriormente (19/05/2005) e si è verificato nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (16/02/2014), sicché la pena cumulata eccede i limiti dell'art. 163 c.p. La Corte ha inoltre escluso l'estendibilità del principio di Marchianò (che riguarda l'art. 168, comma terzo) alla fattispecie di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, ritenendo che le due ipotesi abbiano natura e funzione diverse: la revoca ai sensi del primo comma n. 2 è correlata a un fatto sopravvenuto che impedisce l'effetto estintivo, mentre la revoca ai sensi del terzo comma è rimedio per vizi della concessione e va raccordata con l'effetto estintivo di cui all'art. 167.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., primo comma, n. 2
la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se "nei termini stabiliti" il condannato "riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163"
La revoca prevista dalla norma opera quando interviene una nuova condanna per delitto anteriormente commesso che, sommata alla pena sospesa, eccede i limiti dell'art. 163; è un istituto che si fonda su un fatto sopravvenuto e non è assorbibile dal principio di consolidamento previsto da art. 167.
Fornisce i limiti di pena intorno ai quali si valuta il cumulo con la pena precedentemente sospesa; la revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2, si verifica quando la pena cumulata supera tali limiti.
Stabilisce l'effetto estintivo del reato se il condannato supera il periodo di prova senza recidive rilevanti; la Corte ha chiarito che tale effetto non esclude automaticamente tutte le ipotesi di revoca fondate su fatti sopravvenuti disciplinati dal primo comma dell'art. 168.
art. 168 cod. pen., terzo comma
Regola la revoca per vizio di legittimità della concessione del beneficio; la giurisprudenza (sentenza Marchianò) la raccorda con l'art. 167 per evitare di privare il beneficiario dell'effetto estintivo consolidato, ma tale principio non è applicabile alle ipotesi di revoca basate su fatti sopravvenuti previste dal primo comma.
Riferita come correlata al principio secondo cui il momento cui ancorare la revoca è il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (momento di riferimento per il quinquennio).
art. 164 cod. pen., comma quarto
Citato nella giurisprudenza Marchianò come norma la cui violazione può ingenerare la revoca ai sensi del terzo comma dell'art. 168, ma non rilevante per la fattispecie di revoca per nuovo titolo di condanna.
Richiamato nella prospettazione di violazione processuale dal ricorrente, senza che la Corte lo ritenga risolutivo nella situazione concreta.
termine del quindicesimo giorno antecedente all'udienza camerale
Stabilisce il termine per il deposito della requisitoria del Procuratore generale; la Corte ha escluso le conclusioni del P.G. perché depositate oltre tale termine, ritenendo l'intervento tardivo.
Sentenza Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024 (Marchianò)
Principio utile per le ipotesi di revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma: il giudice dell'esecuzione non può disporre la revoca quando il beneficio si è consolidato per decorso del tempo e maturazione delle condizioni estintive ex art. 167; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale principio non sia estendibile alle revoche basate su fatti sopravvenuti disciplinati dal primo comma dell'art. 168.
Sentenza Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Conferma la distinzione tra revoche 'decadenziali' legate a fatti sopravvenuti e la revoca fondata su vizi di legittimità della concessione; usata dalla Corte per motivare la diversa applicabilità del principio Marchianò.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p. si fonda su un fatto sopravvenuto (nuova condanna per reato anteriormente commesso) e va valutata rispetto al quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.
- Il momento di riferimento per verificare la sussistenza del quinquennio è l'irrevocabilità (passaggio in giudicato) della sentenza concessiva del beneficio, non la data dei fatti commessi.
- Il principio affermato nella sentenza Marchianò (riguardante l'art. 168, comma terzo) non è automaticamente estendibile alle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 168: le revoche per vizi della concessione e quelle per fatti sopravvenuti hanno natura e effetti diversi.
- Le memorie o requisitorie depositate oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. (quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale) possono essere escluse dal giudizio camerale; il rispetto del termine è essenziale per la funzionalità del contraddittorio cartolare.
- In situazioni analoghe occorre controllare: a) la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; b) la data e la natura della nuova condanna (se il fatto è anteriorità rispetto alla concessione); c) se la revoca invocata si fonda su fatti sopravvenuti o su vizi di legittimità della concessione, perché la disciplina e la giurisprudenza applicabile differiscono.
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