Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna (arresto mesi 8 e ammenda euro 2.000) per guida in stato di ebbrezza e violazioni del codice della strada. I motivi: (I) nullità per omesso avviso da parte degli operanti della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità degli esami ematici praticati in ospedale; (II) censura sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis (contestata in appello? non devoluta); (III) carenza o contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti; (IV) difetto di motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, contestando il rifiuto basato sul solo richiamo ai precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: il primo motivo (nullità per mancato avviso ex art. 114 disp. att.) è tardivo perché non è stato dedotto tempestivamente in primo grado e dunque la nullità è stata sanata; il secondo motivo (contestazione dell'aggravante) non era stato devoluto alla Corte d'appello e pertanto non può essere sollevato in cassazione quando richiede accertamenti di fatto; i rilievi sulla mancata prevalenza delle attenuanti e sul rigetto della sanzione sostitutiva sono ritenuti sorretti da adeguata motivazione di merito (valutazione della personalità negativa del ricorrente e dei precedenti, gravità del fatto). Conseguenze pratiche: confermata la condanna di merito; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
"nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"
La Corte ricorda che la violazione di tale avviso configura una nullità deducibile ma di natura intermedia; essa va eccepita tempestivamente (entro la deliberazione della sentenza di primo grado) altrimenti si considera sanata.
art. 116 d.lgs. 285/1992 (commi 15 e 17)
Norme del codice della strada riferite a sanzioni per guida in stato di ebbrezza/accertamenti connessi; utilizzate per la qualificazione delle violazioni contestate.
art. 186 d.lgs. 285/1992 (comma 2 lett. c) e 2-bis)
Prevede le fattispecie aggravate per guida in stato di ebbrezza; la Corte accerta che la motivazione di merito ha dato adeguata base fattuale per l'applicazione dell'aggravante.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 182 per i termini di deduzione delle nullità; la mancata eccezione della nullità entro i termini previsti comporta la sua sanatoria.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali le nullità devono essere dedotte; qui usato per affermare l'inammissibilità tardiva dell'eccezione sulla mancata informazione sul difensore.
art. 6 Convenzione EDU
Il principio del giusto processo è richiamato come limite a possibili rinnovazioni o riqualificazioni della fattispecie: la nuova qualificazione deve essere prevedibile e non trasformare il fatto storico.
art. 609 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di decidere su questioni di qualificazione giuridica quando non sono necessari accertamenti di fatto; la Corte ha ritenuto che nel caso era necessario esame di fatti e quindi la questione non era proponibile in cassazione.
art. 133 cod. pen.
Riguarda i criteri di determinazione della pena e il richiamo alle circostanze; usato in combinazione con le norme sulle pene sostitutive per valutare la prognosi sull'efficacia rieducativa.
art. 58 e art. 59 legge n. 689/81 (con riferimento al d.lgs. n. 150/2022)
Norme richiamate sul regime delle sanzioni sostitutive e sulle condizioni ostative; la Corte precisa che, pur essendo le condizioni ostative limitate al reato, il giudice può motivare negativamente anche ricorrendo a dati desunti dai precedenti personali se puntualmente motivati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La nullità derivante dall'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia è deducibile ma va sollevata tempestivamente (entro la deliberazione della sentenza di primo grado): se non eccepita nei termini è sanata.
- La Corte di Cassazione non può esaminare questioni di fatto o di fatto composito non devolute alla Corte d'appello: le nuove valutazioni fattuali o circostanze probatorie non possono essere introdotte in cassazione.
- La riqualificazione giuridica in sede di legittimità è ammissibile solo se non richiede nuovi accertamenti di fatto e se la nuova qualificazione era prevedibile per l'imputato; altrimenti la questione deve essere sollevata in sede di merito.
- Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale di merito che sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti prevalenti.
- Il rifiuto di una pena sostitutiva può fondarsi sui precedenti penali purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta e dimostri una prognosi negativa rispetto alla funzione rieducativa e al rischio di recidiva.
- Ricorsi dichiarati inammissibili espongono il ricorrente a condanne per spese processuali e a sanzioni accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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