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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15651/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, emesso nell’ambito di una convenzione di assegno, all’ordine di due beneficiari. L’assegno fu negoziato presso Poste Italiane e pagato a una persona diversa dai legittimi prenditori, la quale aveva aperto un libretto di risparmio postale e aveva incassato il titolo. La compagnia assicurativa ha chiesto il risarcimento del danno alla società postale deducendo una condotta negligente nella identificazione del presentatore e la violazione dell’art. 43 l. assegni. Il tribunale ha respinto la domanda, ma la corte d’appello ha accolto l’impugnazione, ritenendo Poste responsabile per mancata prova della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., e ha escluso il concorso di colpa della danneggiata per avere spedito l’assegno con posta ordinaria. Poste Italiane ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933, in relazione agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e alla normativa sull’identificazione personale, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere adempiuto con diligenza, avendo verificato l’identità del prenditore mediante carta d’identità e tessera del codice fiscale e non essendo tenuta a controlli ulteriori; 2) violazione dell’art. 1227 c.c., dell’art. 83 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la spedizione del titolo tramite posta ordinaria integrasse concorso colposo della beneficiaria nel danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, quanto alla banca/operatore negoziatore, l’identificazione del presentatore effettuata mediante esibizione di un documento di identità non scaduto può essere sufficiente a integrare la diligenza professionale richiesta, purché il documento non presenti segni o indizi di falsità; la corte di merito non aveva adeguatamente esaminato questo profilo. Ha inoltre ritenuto erronea l’esclusione del concorso di colpa della danneggiata, perché la spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria costituisce condotta idonea a fondare il concorso colposo del mittente secondo il principio delle Sezioni Unite del 2020. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La disposizione si applica anche all’assegno di traenza non trasferibile e fonda una responsabilità contrattuale della banca negoziatrice/pagatore, che può liberarsi provando di avere agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza esigibile dall’operatore professionale è quella qualificata del buon professionista; il giudizio di diligenza professionale costituisce applicazione di una clausola generale e può essere censurato in cassazione se non coerente con gli standard dell’ordinamento e della realtà sociale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come parametro della responsabilità contrattuale, nell’ambito della quale il debitore può liberarsi provando l’impossibilità non imputabile o comunque l’esatto adempimento con la diligenza dovuta.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del titolo di credito; non emerge una specifica autonoma regula iuris oltre al richiamo sistematico.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può integrare concorso colposo del danneggiato, poiché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di prudenza.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul concorso colposo e sulle modalità di invio postale del titolo.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte sulla qualità del servizio postale e sulle modalità di spedizione.

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2007

    In presenza del cliente l’identificazione e la verifica possono essere svolte mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto; misure più rigorose sono previste per persone giuridiche, trust e soggetti analoghi.

  • art. 73 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Richiamato per evidenziare che l’assegno non trasferibile non è azionabile dal portatore di buona fede e che la clausola mira a impedire la circolazione del titolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citato per il rinvio alle argomentazioni delle precedenti decisioni di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nella negoziazione di un assegno non trasferibile, la banca o l’operatore che paga può andare esente da responsabilità se dimostra di avere identificato il presentatore con la diligenza professionale richiesta, secondo un criterio non puramente oggettivo ma fondato sulla colpa e sugli standard dell’operatore qualificato.
  • Ai fini della diligenza nell’identificazione della persona fisica, il controllo di un documento di identità valido può essere sufficiente, salvo che emergano segni o indizi di falsità del documento stesso; non sono esigibili, in via generale, verifiche ulteriori non previste dalla legge o dagli standards ordinari del settore.
  • Il giudizio sulla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. costituisce applicazione di una clausola generale e, come tale, è sindacabile in cassazione quando si ponga in contrasto con principi dell’ordinamento e standards valutativi socialmente condivisi.
  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, in caso di sottrazione e pagamento a soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., perché comporta l’assunzione volontaria di un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
  • Nelle controversie da pagamento indebito di assegni non trasferibili, la responsabilità del pagatore e l’eventuale concorso colposo del beneficiario devono essere esaminati in modo coordinato, verificando sia la correttezza dell’identificazione del presentatore sia le modalità di invio del titolo da parte del creditore.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoCompensazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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