Cassazione Penale, Sentenza n. 7342/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (26 maggio 2022) relativo a presunte false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.; il ricorrente deduceva la prescrizione del reato (sostenendo che il fatto si sarebbe consumato in sede di assemblea e non al deposito del bilancio), la violazione dell'art. 160 cod.pen. riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, la carenza di motivazione sul periculum in mora (art. 125 c.p.p.), la manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti e l'illogicità circa le modalità del sequestro (sequestro di beni personali senza prova che il profitto risiedesse nei beni societari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'atto era stato depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Cerignola e trasmesso tardivamente al Tribunale di Foggia, invece di essere presentato direttamente alla cancelleria del Tribunale che aveva emesso l'ordinanza entro il termine di quindici giorni previsto; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di false comunicazioni sociali; nell'ordinanza impugnata il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza del valore equivalente al presunto profitto pari a euro 187.854.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento generale al termine per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari; la Corte richiama la disciplina dei termini per l'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per impugnare le decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte lo applica per il decorso del termine di impugnazione.
art. 311, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: la presentazione presso una cancelleria diversa espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per tardività, salvo che l'atto pervenga tempestivamente all'ufficio competente.
artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Richiamati dalla Corte in tema di impugnazioni avanti il Tribunale del riesame (sui limiti e sulle forme di deposito delle impugnazioni), a supporto della ricostruzione circa il luogo di deposito dell'atto.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Richiamati per evidenziare le forme di impugnazione non applicabili al caso; la Corte usa il richiamo per spiegare il quadro normativo sulle modalità di deposito.
Norma invocata dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale circa il periculum in mora; la questione è stata trattata nell'atto di gravame ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
Norma menzionata dal ricorrente in tema di cause di interruzione della prescrizione; il ricorrente sosteneva che atti interruttivi indirizzati ad altri coindagati non potevano interrompere la prescrizione nei suoi confronti, ma la Corte non ha deciso sul punto per via dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre il termine e il luogo di deposito dell'impugnazione: per le decisioni del Tribunale in camera di consiglio il termine ordinario è di 15 giorni dalla comunicazione/ notifica e il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; il rischio di inammissibilità per deposito in cancelleria diversa grava sul ricorrente.
- La presentazione dell'atto a una cancelleria diversa non sostituisce il deposito presso l'ufficio competente: se l'atto non perviene tempestivamente alla cancelleria corretta, il rimedio processuale rischia di essere dichiarato tardivo anche se materialmente depositato altrove.
- Quando si contestano misure reali (sequestri) è necessario comunque curare sia le questioni procedurali (termini, cancelleria competente) sia quelle sostanziali (prescrizione, periculum in mora, fumus del delitto, nesso tra profitto e beni sequestrati): una inadempienza procedurale può far perdere la possibilità di ottenere una pronuncia di merito su profili sostanziali decisivi.
- Se si invoca la prescrizione, va chiarito il momento consumativo del reato e documentata la decorrenza del termine; se si contesta il periculum in mora o la motivazione del sequestro, occorre spiegare concretamente i motivi per cui manca il rischio di dispersione o il nesso tra beni personali e profitto aziendale.
- Per evitare la perdita delle impugnazioni, è consigliabile dare istruzioni al difensore per il deposito nell'ufficio giusto e conservare la prova della tempestiva presentazione; in caso di dubbio sul luogo di deposito, agire tempestivamente per chiedere istruzioni all'ufficio giudiziario competente o per ottenere la trasmissione immediata degli atti.
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