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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34037/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva acquistato all’incanto, in una procedura esecutiva immobiliare, un compendio rustico destinato a un progetto socio-sanitario. Dopo il decreto di trasferimento e il possesso dei beni, la società sosteneva di aver subito una parziale evizione perché un terzo aveva rivendicato e poi ottenuto l’usucapione di una parte dei terreni. L’attrice imputava la perdita e i danni conseguenti al custode/professionista delegato per carenze informative, al giudice dell’esecuzione per aver disposto la liberazione del bene nonostante l’occupazione da parte di terzi, alla creditrice procedente e alla Presidenza del Consiglio per responsabilità da attività giudiziaria. In appello la società lamentava, tra l’altro, la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio ex art. 404 c.p.c. e contestava il rigetto nel merito delle domande risarcitorie. In cassazione proponeva nove motivi, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre osservato che, comunque, i motivi di merito sarebbero stati inammissibili per difetto di interesse, poiché in un diverso giudizio la sentenza dichiarativa dell’usucapione era stata già dichiarata inefficace nei confronti della stessa ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato la mancata produzione della copia notificata della sentenza d’appello, necessaria per verificare la tempestività dell’impugnazione quando la notificazione della sentenza sia stata allegata. Ha anche precisato che il ricorso, notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non poteva beneficiare di eccezioni al regime dell’art. 369 c.p.c. Inoltre, la Corte ha aggiunto in via subordinata che i motivi dal primo al settimo e il nono sarebbero stati comunque inammissibili per difetto di interesse e per carenze di autosufficienza, poiché la sentenza che aveva accertato l’usucapione del terzo era stata poi dichiarata inefficace nei confronti della ricorrente in un giudizio ex art. 404 c.p.c., facendo venir meno il presupposto dell’azione risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulta notificata o la notificazione è stata allegata; il deposito della sola copia estratta dal fascicolo informatico non basta.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di allegazione della notificazione della sentenza impugnata, si presume l’impugnazione proposta nel termine lungo; se invece la notificazione è allegata o risulta dagli atti, opera il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve rispettare il termine breve di impugnazione e depositare la copia notificata nei termini di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    Sono inutilizzabili in cassazione i depositi documentali e le note illustrative effettuati oltre i termini consentiti.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica e, nel caso esaminato, non poteva essere introdotta per la prima volta in appello.

  • art. 404 c.p.c.

    La sentenza resa sull’opposizione di terzo, pur non necessariamente passata in giudicato, è rilevante ai fini dell’interesse ad agire e può far venir meno il presupposto della domanda risarcitoria.

  • art. 591-bis c.p.c.

    Il professionista delegato alla vendita deve attenersi ai compiti di competenza e descrivere correttamente lo stato di occupazione dei beni staggiti.

  • art. 100 c.p.c.

    Manca l’interesse ad agire o a impugnare quando il presupposto fattuale della domanda risarcitoria è venuto meno per effetto di una sopravvenuta decisione che ha eliminato l’evizione dedotta.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i fatti processuali rilevanti, compresi quelli necessari a dimostrare la perdurante pendenza o rilevanza di un diverso giudizio pregiudiziale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nei gradi di merito per la condanna per lite temeraria, ma la Cassazione non entra nel merito della statuizione a causa dell’improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dopo la declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2921 c.c.

    La somma incassata dalla procedente a titolo di rimborso spese di procedura non è restituita secondo la disciplina richiamata dalla Corte d’appello, senza che la Cassazione intervenga sul punto nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l’onere di depositarne la copia autentica con relata; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione segue un criterio dipendente dalle allegazioni: in mancanza di deduzione della notificazione della sentenza opera il termine lungo, mentre se la notificazione è allegata o risulta dagli atti opera il termine breve.
  • La produzione tardiva di documenti o note difensive oltre i termini di legge è inutilizzabile in cassazione.
  • La sopravvenuta pronuncia che elimina il presupposto fattuale della domanda rende la controversia priva di interesse, con conseguente inammissibilità delle censure che su quel presupposto si fondano.
  • L’interesse ad agire non va valutato in astratto: anche una decisione non ancora definitiva può incidere sulla persistenza dell’interesse, se incide direttamente sul fatto costitutivo della pretesa.
  • Chi deduce la pregiudizialità di un altro giudizio deve indicarne compiutamente l’esistenza, l’oggetto e gli sviluppi processuali, perché la Corte possa verificare l’ammissibilità della censura e l’attualità dell’interesse.
  • Il professionista delegato alla vendita forzata risponde, in linea di principio, solo per omissioni o inesattezze nei compiti di sua competenza; la corretta descrizione dello stato di occupazione esclude la sua responsabilità.
  • Non basta allegare la mera perdita del bene o il fallimento del progetto economico: per ottenere il risarcimento occorre allegare e dimostrare specificamente il nesso causale tra condotta censurata e danno subito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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