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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 826/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo disposto sulla società S.G.S. s.r.l. (di cui la ricorrente è legale rappresentante), censurando: 1) l'omessa e insufficiente motivazione del provvedimento impugnato circa le deduzioni difensive sulla effettiva titolarità della società e sul ruolo reale di Bruno Martorano (presunto amministratore di fatto), nonché l'utilizzazione di una relazione degli amministratori giudiziari acquisita dopo l'istanza di revoca; 2) la mancanza di elementi che dimostrino la riconducibilità dell'azienda all'indagato e, più in generale, la carenza di motivazione sui presupposti del sequestro preventivo (in particolare sul requisito del "periculum in mora"); 3) l'omessa valutazione, in sede di gravame, degli argomenti relativi al controllo giudiziario, all'esistenza di un modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001 e alla concreta eliminazione del rischio di protrazione o aggravamento delle condotte illecite, tali da rendere sproporzionata la misura reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata non si è confrontata con le doglianze difensive svolte in appello e ha illegittimamente utilizzato una nota degli amministratori giudiziari acquisita in violazione del principio della domanda cautelare (artt. 291, 292 e 321 c.p.p.), essendo il giudice privo di poteri istruttori nell'incidente cautelare. Inoltre la Corte ha ribadito il principio per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. richiede espressa e specifica motivazione anche sul "periculum in mora" e non può limitarsi a un automatismo basato sulla confiscabilità del bene. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale affinché integri la motivazione e si conformi ai principi di diritto affermati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante)

    La sentenza ricorda che i reati contestati erano aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa; tuttavia l'esame principale riguarda le esigenze cautelari e la prova della riconducibilità dei beni all'indagato, non la qualificazione dell'aggravante in sé.

  • art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato perché la società era sottoposta a controllo giudiziario ai sensi di tale disposizione; ciò incide sulla valutazione del periculum in mora e sulla possibilità di impiego della società per finalità illecite.

  • art. 321 c.p.p., comma 2-bis

    La Corte ribadisce che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca previsto da questa norma richiede una motivazione anche sul periculum in mora: non è sufficiente richiamare la confiscabilità del bene, ma va spiegato perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo prima della sentenza.

  • artt. 291, comma 1; 292, comma 1; 321, comma 1 c.p.p.

    Richiamati in relazione al principio della domanda cautelare: il giudice dell'incidente cautelare non ha poteri istruttori officiosi e non può acquisire atti d'indagine di propria iniziativa al di fuori del devolutum formulato dal pubblico ministero e dalle parti.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata in tema di sequestro finalizzato alla confisca; il riferimento serve a delimitare i casi in cui il bene è direttamente confiscabile e i relativi oneri motivazionali.

  • art. 322-ter cod. pen. e art. 316-ter cod. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)

    Vengono menzionati come parte del panorama giurisprudenziale sul tema della confiscabilità e del rapporto con il sequestro preventivo, ma la Corte sottolinea la necessità di motivazione sul periculum anche per reati contro la pubblica amministrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 36959/2021, Ellade; Sez. 6, n. 32582/2022, Guarrera; Sez. 6, n. 42037/2016, Tessarolo)

    La Corte richiama e conferma i principi affermati in tali massime: obbligo di motivazione sul periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca e possibilità per il terzo interessato di dedurre la propria titolarità del bene sequestrato; inoltre ribadisce il divieto per il giudice cautelare di svolgere indagini d'ufficio nell'incidente.

Massime di principio

  • Il terzo estraneo ai reati può chiedere la restituzione del bene e dedurre la propria titolarità o disponibilità: non è necessario che contesti i presupposti del sequestro, ma può fornire elementi probatori sulla titolarità.
  • Il giudice dell'incidente cautelare non può assumere atti d'indagine d'ufficio: la decisione deve basarsi sugli atti trasmessi dal pubblico ministero e sugli elementi addotti dalle parti (principio della domanda cautelare).
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2-bis c.p.p.) richiede una motivazione specifica e congrua anche in ordine al periculum in mora; non è sufficiente richiamare meccanicamente la confiscabilità del bene.
  • La mera possibilità teorica che la società possa essere impiegata per finalità illecite, specialmente se la società è sottoposta a controllo giudiziario o ha adottato modelli 231, può non essere sufficiente a giustificare il periculum in mora senza concreta e motivata prospettazione del rischio di dispersione, deterioramento o uso illecito del bene.
  • Se il giudice ha utilizzato documenti o informazioni acquisiti in violazione del principio della domanda cautelare, tali elementi non possono legittimamente fondare la decisione cautelare.

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