Cassazione Penale, Sentenza n. 722/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Emilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della R.M. Costruzioni per essere stato presentato oltre il termine di dieci giorni e da difensore privo di procura speciale. La difesa ha prodotto la procura speciale rilasciata in data anteriore alla presentazione dell'istanza di riesame e la prova della tempestiva trasmissione mediante PEC il 4 dicembre 2021 alle ore 08:15:11, contestando quindi l'affermazione di inammissibilità
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata sia la procura speciale rilasciata prima della presentazione dell'istanza sia la tempestività del deposito via PEC il 4 dicembre 2021 alle ore 08:15:11. Anche assumendo che la data di presentazione fosse il 6 dicembre, il deposito sarebbe comunque tempestivo rispetto al termine di dieci giorni decorrente dal sequestro del 25 novembre 2021, poiché il 5 dicembre era domenica. L'ordinanza impugnata è stata annullata. Poiché il Tribunale del riesame non aveva deciso nel merito entro il termine di dieci giorni, con violazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p., il sequestro preventivo è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 324 comma 7 c.p.p.; perciò l'annullamento è stato disposto senza rinvio e ordinata la restituzione dell'assegno circolare oggetto di sequestro. Disposta altresì la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
La procura speciale relativa al procedimento di riesame è necessaria e, se documentata come anteriore alla presentazione dell'istanza, legittima la validità dell'impugnazione; la produzione probatoria della procura speciale annulla la contestazione di assenza di mandato speciale
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il mancato rispetto del termine di dieci giorni da parte del Tribunale del riesame per decidere nel merito determina una conseguenza processuale rilevante: l'inosservanza del termine giustifica l'annullamento senza rinvio quando la misura cautelare è divenuta inefficace
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Quando il termine previsto per la decisione sul riesame non viene rispettato e la misura cautelare perde efficacia, il provvedimento di sequestro deve considerarsi inefficace e ne consegue la restituzione degli oggetti sequestrati
art. 626 cod. proc. pen.
Obbligo di comunicazione al Procuratore generale in sede quando la Corte annulla provvedimenti relativi a misure cautelari, per le competenze successive
precedente: Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015 (Azienda agraria Green Farm di Guido Leopardi)
Richiamato come principio conforme secondo cui l'inosservanza dei termini nel procedimento di riesame può determinare l'inefficacia del provvedimento cautelare e giustificare l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La procura speciale relativa al procedimento di riesame deve essere prodotta e, se è stata rilasciata anteriormente alla presentazione dell'istanza, può sanare la contestazione della mancanza di mandato speciale.
- La prova della tempestiva presentazione mediante PEC (con indicazione di data/ora certa) è decisiva per stabilire la tempestività degli atti; conservare e produrre ricevute e intestazioni della PEC è fondamentale.
- Se il termine per proporre il riesame scade in un giorno non lavorativo (es. domenica), il termine si considera prorogato al primo giorno utile successivo: una presentazione effettuata il giorno successivo potrebbe essere comunque tempestiva.
- Il Tribunale del riesame deve decidere nel merito entro il termine di dieci giorni; il mancato rispetto di questo termine rende inefficace il sequestro ai sensi dell'art. 324, comma 7 c.p.p., e può determinare l'annullamento senza rinvio del provvedimento che ha disposto il sequestro.
- In situazioni analoghe, è utile chiedere l'annullamento senza rinvio quando la misura cautelare è già divenuta inefficace per decorrenza dei termini, nonché disporre espressamente la restituzione dei beni sequestrati e le comunicazioni procedurali previste dalla legge.
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