Cassazione Penale, Sentenza n. 713/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d\'appello di Bari che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati loro ascritti (derubricati in primo grado ex art.1, comma 1, legge n.475/1925 e, in vari casi, come tentativo) ma aveva confermato, salvo eccezioni, le statuizioni civili pronunciate in primo grado. Le censure principali riguardavano: (i) la mancata motivazione sulla conferma delle statuizioni civili; (ii) la rilevata ingiustificata condanna al risarcimento in favore dell\'Università politecnica delle Marche nei confronti di Gentile; (iii) la presunta illegittima applicazione per analogia della norma incriminatrice (art.1 legge 475/1925) a fatti che, secondo le difese, non rientrerebbero nella fattispecie penale; (iv) per Muratore la doglianza sulla mancata assoluzione nel merito anziché il proscioglimento per prescrizione e la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell\'art.578 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Inchingolo e Muratore e ha parzialmente accolto il ricorso di Gentile: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili relativi alla condanna di Gentile Teodosio al risarcimento in favore dell\'Università politecnica delle Marche, ritenendo che non risultasse contestato alcun reato in danno di quella istituzione e quindi mancasse il nesso di causalità. Per il resto la sentenza d\'appello è stata confermata: la declaratoria di prescrizione dei reati e la conferma delle statuizioni civili (salvo le eccezioni indicate) sono state ritenute legittime. I ricorrenti Muratore e Inchingolo sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.). La Corte ha altresì rigettato le censure sulla presunta applicazione per analogia della norma penale, affermando che l\'atto contestato rientra nella disciplina dell\'art.1 legge n.475/1925 con interpretazione estensiva (non analogica), e ha ritenuto legittimo che il giudice del gravame, pur pronunciando la prescrizione, confermi le statuizioni civili fondate su una sentenza di condanna di primo grado (art.578 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 1, comma 1, legge n. 475 del 1925
"in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico (...) presenti come propri dissertazioni, studi pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri"
La Corte ha ritenuto che la condotta di chi riceve e utilizza risposte da terzi in prove di ammissione rientri nella nozione di "lavori" e pertanto sia coperta dalla norma; l\'interpretazione adottata è estensiva (legittima) e non analogica
Richiamato per la possibile riqualificazione in tentativo: i fatti sono stati in parte qualificati come tentativo, secondo la valutazione di merito
Consente al giudice d\'appello di pronunciarsi anche sugli effetti civili nonostante la declaratoria di prescrizione; la Corte ha confermato la liceità di confermare statuizioni civili fondate su una condanna di primo grado
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
"le leggi penali (..) non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati"
Richiamato come presidio del divieto di analogia in malam partem; la Corte ha escluso che il caso fosse frutto di analogia, ribadendo il divieto ma consentendo l\'interpretazione estensiva ove la fattispecie rientri nel novero normativo
"nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite"
Richiamato nel ragionamento sul divieto di estendere la norma per analogia a fattispecie non previste
art. 1227 cod. civ. / art. 2056 cod. civ.
Riferimenti utilizzati per rimandare alla sede del giudizio civile la valutazione del concorso di colpa della parte danneggiata e la determinazione del risarcimento
Massime di principio
- La mera declaratoria di prescrizione in sede di gravame non impedisce al giudice d'appello, ai sensi dell\'art.578 c.p.p., di confermare le statuizioni civili pronunciate in primo grado quando la responsabilità civile sia stata accertata nella sentenza di condanna di primo grado
- In materia penale è vietata l\'applicazione per analogia in malam partem; tuttavia un'interpretazione estensiva della norma incriminatrice, che ne scopre il naturale ambito semantico, può essere legittima se la fattispecie concreta rientra nel novero di quella descritta dal legislatore
- La qualificazione del fatto (es. delitto consumato vs tentativo) deve risultare dal corretto esame degli atti e dal motivo della sentenza; censure sulla pura interpretazione normativa sono sensibili al controllo di legittimità ma non sempre vincenti se il collegamento fattuale-normativo è giustificato
- La condanna civile verso una parte civile richiede il rispetto del nesso di causalità e dell\'effettiva lesione provocata dall\'imputato: se non è contestato alcun reato in danno di una specifica entità, la condanna al suo risarcimento può essere annullata
- Se si intende sollevare questioni di costituzionalità (es. art.578 c.p.p.), occorre motivare con precisione i profili di illegittimità e i parametri costituzionali violati; argomentazioni generiche sono difficilmente accolte
- Eventuali ragioni dedotte in ordine al concorso di colpa della vittima o alla quantificazione del danno sono di regola rimandate alla fase di liquidazione in sede civile
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