Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 717/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per aver applicato correttamente il reverse charge alle cessioni immobiliari e per assenza del dolo specifico di evasione; (2) violazione di legge in ordine alla confisca, perché non sarebbe stata considerata la quota parte di profitto riversata all'Erario (pagamenti/rateizzazione del tributo). La difesa sosteneva inoltre, in sede di discussione, la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato gli atti (atti di compravendita) e che emergesse che la venditrice aveva incassato il prezzo comprensivo di IVA senza versarla, non risultando giustificata l'inversione contabile; le fatture prodotte successivamente erano state formate dall'alienante e non erano presenti nella contabilità dell'acquirente, configurando condotte artificiose integrative del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la questione del riconoscimento del tributo pagato/rateizzato dovesse essere proposta al giudice dell'esecuzione (o fosse oggetto di specifica istanza al giudice d'appello) e ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000: l'impegno di pagamento evita la confisca solo se il pagamento viene effettivamente adempiuto; fino ad allora la confisca può essere disposta ma produce effetti solo in caso di inadempimento. La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione perché non è stata prospettata una data diversa dalla consumazione indicata (30/09/2014) e perché è stata applicata la recidiva che sposta il termine di prescrizione al 30/09/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di pagare le spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Articolo richiamato per il reato di frode fiscale con riferimento a false rappresentazioni nelle scritture contabili e condotte fraudolente; la Corte ha ritenuto integrati elementi di artificio e falsificazione rispetto all'omesso versamento dell'IVA.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Citato dalla difesa come disciplina più appropriata per omissioni di fatturazione/annotazione; la Corte ha distinto i casi, ritenendo applicabile l'art. 3 per le condotte fraudolente accertate.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2

    Interpretato in senso giurisprudenziale: la confisca puo' essere disposta anche se il contribuente si e' impegnato a versare l'importo, ma produce effetti solo se l'impegno non viene adempiuto; pertanto la verifica dell'effettivo pagamento compete al giudice dell'esecuzione o a seguito di istanza di parte.

  • cod. pen., art. 99, quarto comma

    Richiamato in relazione alla recidiva: l'applicazione della recidiva ha inciso sul termine di prescrizione, spostandone la scadenza al 30/09/2024.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata come base per l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione al criterio per l'imposizione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere dolo nella determinazione della causa di inammissibilita' tale da escludere l'equo importo disposto.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021, Benedetti)

    Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021

    Principio secondo cui la confisca puo' essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento, ma produce effetti solo ove si verifichi il mancato pagamento; esecuzione illegittima senza inottemperanza all'accordo.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore)

    Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015

    Richiama il compito del pubblico ministero nella fase cautelare e quello del giudice dell'esecuzione o del giudice di cognizione piena di verificare, su istanza di parte, l'entita' della confisca in caso di pagamento dei tributi.

Massime di principio

  • Per le cessioni immobiliari il regime di inversione contabile (reverse charge) va dimostrato con elementi probatori coerenti (contratti, contabilita' dell'acquirente); fatture emesse successivamente e non presenti nella contabilita' dell'acquirente sono indizio contrario.
  • La qualifica del fatto come frode fiscale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 richiede la verifica di condotte artificiose e fraudolente: la semplice omissione di annotazioni puo' rientrare in ipotesi diverse (art. 4), ma la producibilita' e congruenza documentale e contrattuale e' fondamentale.
  • Quanto alla confisca per equivalente, l'impegno di pagamento verso l'Erario non impedisce a priori la misura cautelare o la statuizione della confisca, ma l'efficacia della confisca e la sua esecuzione dipendono dall'effettivo inadempimento; la quantificazione del tributo effettivamente versato o impegnato deve essere sollevata e provata davanti al giudice competente (giudice dell'esecuzione o in fase di gravame).
  • In Cassazione non e' sufficiente reiterare argomentazioni gia' svolte in appello senza critica: i motivi ripetitivi o meramente riconfermati possono essere ritenuti manifestamente infondati e il ricorso declarado inammissibile, con condanna alle spese.
  • Prima di sollevare eccezioni di prescrizione va verificato l'effetto di eventuali aggravanti o recidive che prorogano i termini; l'eventuale applicazione della recidiva puo' rendere infondata l'eccezione.
  • La documentazione contrattuale (atti di compravendita, quietanze di pagamento) ha rilievo decisivo nel valutare la reale modalita' di pagamento dell'IVA e la veridicita' delle scritture contabili; anomalie nella tenuta della contabilità dell'acquirente costituiscono elemento probatorio rilevante contro la tesi difensiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.