Cassazione Penale, Sentenza n. 717/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge per aver applicato correttamente il reverse charge alle cessioni immobiliari e per assenza del dolo specifico di evasione; (2) violazione di legge in ordine alla confisca, perché non sarebbe stata considerata la quota parte di profitto riversata all'Erario (pagamenti/rateizzazione del tributo). La difesa sosteneva inoltre, in sede di discussione, la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato gli atti (atti di compravendita) e che emergesse che la venditrice aveva incassato il prezzo comprensivo di IVA senza versarla, non risultando giustificata l'inversione contabile; le fatture prodotte successivamente erano state formate dall'alienante e non erano presenti nella contabilità dell'acquirente, configurando condotte artificiose integrative del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la questione del riconoscimento del tributo pagato/rateizzato dovesse essere proposta al giudice dell'esecuzione (o fosse oggetto di specifica istanza al giudice d'appello) e ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000: l'impegno di pagamento evita la confisca solo se il pagamento viene effettivamente adempiuto; fino ad allora la confisca può essere disposta ma produce effetti solo in caso di inadempimento. La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione perché non è stata prospettata una data diversa dalla consumazione indicata (30/09/2014) e perché è stata applicata la recidiva che sposta il termine di prescrizione al 30/09/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di pagare le spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Articolo richiamato per il reato di frode fiscale con riferimento a false rappresentazioni nelle scritture contabili e condotte fraudolente; la Corte ha ritenuto integrati elementi di artificio e falsificazione rispetto all'omesso versamento dell'IVA.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Citato dalla difesa come disciplina più appropriata per omissioni di fatturazione/annotazione; la Corte ha distinto i casi, ritenendo applicabile l'art. 3 per le condotte fraudolente accertate.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 2
Interpretato in senso giurisprudenziale: la confisca puo' essere disposta anche se il contribuente si e' impegnato a versare l'importo, ma produce effetti solo se l'impegno non viene adempiuto; pertanto la verifica dell'effettivo pagamento compete al giudice dell'esecuzione o a seguito di istanza di parte.
cod. pen., art. 99, quarto comma
Richiamato in relazione alla recidiva: l'applicazione della recidiva ha inciso sul termine di prescrizione, spostandone la scadenza al 30/09/2024.
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata come base per l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita' del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al criterio per l'imposizione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere dolo nella determinazione della causa di inammissibilita' tale da escludere l'equo importo disposto.
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021, Benedetti)
Sez. 3, n. 9335 del 26/06/2021
Principio secondo cui la confisca puo' essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento, ma produce effetti solo ove si verifichi il mancato pagamento; esecuzione illegittima senza inottemperanza all'accordo.
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore)
Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015
Richiama il compito del pubblico ministero nella fase cautelare e quello del giudice dell'esecuzione o del giudice di cognizione piena di verificare, su istanza di parte, l'entita' della confisca in caso di pagamento dei tributi.
Massime di principio
- Per le cessioni immobiliari il regime di inversione contabile (reverse charge) va dimostrato con elementi probatori coerenti (contratti, contabilita' dell'acquirente); fatture emesse successivamente e non presenti nella contabilita' dell'acquirente sono indizio contrario.
- La qualifica del fatto come frode fiscale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 richiede la verifica di condotte artificiose e fraudolente: la semplice omissione di annotazioni puo' rientrare in ipotesi diverse (art. 4), ma la producibilita' e congruenza documentale e contrattuale e' fondamentale.
- Quanto alla confisca per equivalente, l'impegno di pagamento verso l'Erario non impedisce a priori la misura cautelare o la statuizione della confisca, ma l'efficacia della confisca e la sua esecuzione dipendono dall'effettivo inadempimento; la quantificazione del tributo effettivamente versato o impegnato deve essere sollevata e provata davanti al giudice competente (giudice dell'esecuzione o in fase di gravame).
- In Cassazione non e' sufficiente reiterare argomentazioni gia' svolte in appello senza critica: i motivi ripetitivi o meramente riconfermati possono essere ritenuti manifestamente infondati e il ricorso declarado inammissibile, con condanna alle spese.
- Prima di sollevare eccezioni di prescrizione va verificato l'effetto di eventuali aggravanti o recidive che prorogano i termini; l'eventuale applicazione della recidiva puo' rendere infondata l'eccezione.
- La documentazione contrattuale (atti di compravendita, quietanze di pagamento) ha rilievo decisivo nel valutare la reale modalita' di pagamento dell'IVA e la veridicita' delle scritture contabili; anomalie nella tenuta della contabilità dell'acquirente costituiscono elemento probatorio rilevante contro la tesi difensiva.
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