Cassazione Civile, Ordinanza n. 14804/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico specializzando, iscritto a una scuola di specializzazione in chirurgia generale nell'anno accademico 1989/1990, aveva citato nel 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il pagamento di una indennità risarcitoria per il mancato tempestivo recepimento di direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. L'Amministrazione aveva eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non retroattiva la norma del 2011. In cassazione la Presidenza del Consiglio ha dedotto violazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011, dell'art. 252 disp. att. c.c., dell'art. 2947 c.c. e degli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost., sostenendo che, in mancanza di una disciplina transitoria espressa, dovesse applicarsi l'art. 252 disp. att. c.c. ai termini di prescrizione in corso, con conseguente operatività del nuovo termine quinquennale anche per il credito azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 252 disp. att. c.c. alla legge che abbrevia il termine di prescrizione e, facendo continuità con un precedente specifico, ha affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie è soggetta al termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011, anche se il fatto generatore è anteriore, purché al 1 gennaio 2012 residuasse un periodo superiore a cinque anni rispetto al precedente termine decennale. Nel caso concreto, poiché la costituzione in mora del 1 ottobre 2007 aveva interrotto il termine decennale e al 1 gennaio 2012 mancavano più di cinque anni alla prescrizione, è stato ritenuto che dovesse applicarsi il nuovo termine quinquennale, maturato prima della notificazione della citazione del 19 giugno 2017. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda per intervenuta prescrizione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio per la sopravvenienza e rilevanza dell'intervento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 4, comma 43, L. n. 183 del 2011
"la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato"
Ha introdotto un termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostituendo il precedente orientamento che riteneva applicabile il termine decennale.
"quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso"
La disposizione transitoria si applica anche alla riduzione del termine di prescrizione introdotta dalla legge del 2011, così che il nuovo termine quinquennale opera sui rapporti sorti anteriormente, salvo il diverso regime del residuo più breve o del residuo già maturato.
Richiamato dall'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 quale disciplina della prescrizione applicabile al diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla parte ricorrente e accolto come criterio per disciplinare la decorrenza del nuovo termine abbreviato di prescrizione.
art. 6 CEDU
Invocato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul punto.
art. 111 Cost.
Invocato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisoria.
art. 117 Cost.
Invocato nel motivo di ricorso, in relazione al vincolo derivante dal diritto dell'Unione, senza autonoma specificazione decisoria.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta abbrevia il termine di prescrizione, la disciplina transitoria dell'art. 252 disp. att. c.c. impone di applicare il nuovo termine anche ai diritti sorti prima della sua entrata in vigore e alle prescrizioni in corso, salvo che al momento di riferimento residui già un tempo inferiore al nuovo termine.
- In tema di risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie, il termine di prescrizione è quinquennale per effetto dell'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011, con efficacia sui rapporti pendenti secondo la disciplina transitoria codicistica.
- Se, alla data di entrata in vigore della legge che riduce la prescrizione, il termine originariamente più lungo ha ancora un residuo superiore al nuovo termine, da quel momento si applica il termine abbreviato; se il residuo è inferiore, continua a decorrere il termine previgente per la sua residua durata.
- L'interruzione della prescrizione anteriore alla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta non impedisce l'applicazione del nuovo termine più breve, che decorre secondo le regole transitorie dal momento individuato dalla legge.
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