Cassazione Civile, Ordinanza n. 08324/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal sollecito di pagamento TARI 2018 notificato a una società che gestisce un campeggio. La contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che il Comune non potesse esigere la TARI 2018 per mancanza di valida tariffa per quell’anno o, quantomeno, che non fosse dovuta la parte variabile; in subordine chiedeva lo sgravio totale della parte variabile. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. In appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, applicando per il 2018 le tariffe TARI 2019 e riconoscendo che la società dovesse pagare la TARI 2018 integralmente nella parte fissa e solo al 20% nella parte variabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR deciso sulla base di una relazione del settore finanziario del Comune che si assumeva non depositata dalle parti; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, per avere la CTR applicato al 2018 le tariffe 2019; 3) violazione dei regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti e della tariffa TARI, per avere la CTR escluso la debenza del tributo nonostante il servizio fosse svolto in regime di privativa e quindi dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, L. 147/2013, per aver riconosciuto lo sgravio del 20% sulla parte variabile. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo che l’annullamento da parte del TAR delle delibere comunali n. 7/2018 e 8/2018 avrebbe privato il Comune del potere di esigere la TARI 2018, poiché la tariffa applicata era stata approvata con atti successivamente annullati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto fondati i motivi del Comune relativi all’applicazione delle tariffe e alla riduzione tariffaria: la CTR aveva errato nel valorizzare una relazione interna del Comune per giustificare l’applicazione delle tariffe 2019 al 2018, poiché la disciplina applicabile imponeva, in caso di mancata tempestiva approvazione di nuove tariffe, la proroga di quelle precedentemente vigenti; inoltre, l’annullamento delle delibere comunali non comportava la non debenza integrale del tributo, ma al più l’applicazione della tariffa precedente o, nei casi previsti, una riduzione. La Corte ha anche escluso che la società avesse diritto a esenzione totale o allo sgravio del 20% senza prova dei presupposti normativi: la tassa resta dovuta se il servizio è istituito e astrattamente utilizzabile, salvo prova della mancata istituzione, della mancata possibilità di utilizzo o di una specifica autorizzazione allo smaltimento autonomo; la riduzione del 20% richiede la dimostrazione dei presupposti di legge, non essendo sufficiente il semplice ricorso a gestione esterna dei rifiuti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la mancata indicazione, nel ricorso, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi o del riferimento al sottofascicolo comporti inammissibilità, perché tali elementi non sono richiesti a pena di inammissibilità dalla norma.
L’omesso riferimento al sottofascicolo non determina di per sé inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione o violazione del chiesto e pronunciato, ma la Corte ha risolto la questione sotto il profilo dell’erronea valutazione della base normativa e probatoria.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’utilizzo di prove non depositate; la Corte ha ritenuto decisiva comunque la non derogabilità dei criteri normativi da parte di una relazione interna.
Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 1, comma 169, L. 296/2006
"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
In caso di mancata approvazione tempestiva delle nuove tariffe, opera la proroga automatica delle tariffe precedentemente vigenti; non è consentita l’applicazione arbitraria di tariffe successive o non ancora vigenti.
art. 79, comma 2, d.lgs. 507/1993
Il mancato rispetto del termine per il nuovo regolamento/tariffe non rende illegittime le delibere tariffarie pregresse né esonera il contribuente dal pagamento.
art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 507/1993
In caso di mancata approvazione delle nuove tariffe, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.
art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. 507/1993
Se il servizio di raccolta è istituito ma svolto irregolarmente o non è fruibile nella zona, il tributo non è escluso ma può essere dovuto in misura ridotta; resta a carico del contribuente la prova dei presupposti della riduzione.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
Richiamato per distinguere la riduzione della superficie tassabile nei rifiuti speciali non assimilabili/non assimilati dalla diversa ipotesi di riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati a recupero.
Rafforza il principio per cui la tassa grava su chi occupa o conduce locali nelle zone servite, indipendentemente dall’effettivo uso del servizio, se questo è istituito e utilizzabile.
art. 67, comma 2, d.lgs. 507/1993
Richiamato quale base generale della riduzione commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente avviata a recupero.
L’obbligo di denuncia/informazione del contribuente rileva ai fini dell’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
art. 21, comma 1, d.lgs. 22/1997
I Comuni gestiscono i rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa; la tassa resta dovuta purché il servizio sia istituito e utilizzabile.
art. 21, comma 7, d.lgs. 22/1997
La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, con conseguente possibile riduzione tariffaria nei limiti normativi.
art. 23, comma 1, lett. e), L. 179/2002
Ha abrogato dal 1° gennaio 2003 il precedente regime che limitava la non applicazione della privativa alle attività di recupero previste dalla norma richiamata.
art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997
Richiamato come disposizione che prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, in un diverso contesto tariffario.
art. 7, comma 2, D.P.R. 158/1999
Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa può applicarsi un coefficiente di riduzione proporzionale ai rifiuti assimilati avviati a recupero, da provare mediante attestazione del soggetto che effettua il recupero.
art. 10 regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
Interpretato nel senso che, entro i limiti quantitativi previsti, il Comune può gestire il servizio senza che ciò costituisca un obbligo del gestore; solo in caso di superamento dei limiti viene meno la privativa e il produttore deve gestire autonomamente i rifiuti eccedenti.
art. 5 regolamento TARI 2019 del Comune
Non applicabile ratione temporis all’annualità 2018, essendo successivo.
art. 1, comma 656, L. 147/2013
"La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento..."
La riduzione al 20% presuppone la prova dei rigorosi presupposti di mancato svolgimento del servizio o di grave violazione della disciplina; non basta la gestione autonoma dei rifiuti da parte del contribuente.
Massime di principio
- Quando la nuova tariffa di un tributo locale non sia stata tempestivamente approvata, opera la proroga automatica delle tariffe precedentemente vigenti; non può essere applicata una tariffa diversa in base a valutazioni interne dell’ente o a ricostruzioni non sorrette dalla disciplina legale.
- L’annullamento giurisdizionale di delibere tariffarie non comporta, di regola, la totale non debenza del tributo per il servizio reso o astrattamente reso: il tributo continua a essere dovuto secondo la tariffa previgente, salvo i casi di specifica riduzione o rimborso previsti dalla legge.
- Per i tributi legati al servizio di raccolta dei rifiuti, la debenza non viene meno per il solo fatto che il contribuente abbia gestito autonomamente i rifiuti; l’esonero o la riduzione richiedono la prova dei presupposti normativi, come la mancata istituzione del servizio, l’impossibilità di utilizzarlo o una specifica autorizzazione allo smaltimento alternativo.
- La riduzione tariffaria per rifiuti avviati a recupero non equivale a esenzione integrale: si tratta di un beneficio proporzionato e subordinato a prova rigorosa della quantità recuperata e delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- In materia tributaria, quando il contribuente invoca un’agevolazione o una riduzione, deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del relativo beneficio; la semplice contestazione dell’atto impositivo non basta a fondare l’esonero o lo sgravio.
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