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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30542/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per detenzione illecita di stupefacenti, aggravata dalla recidiva, divenuta irrevocabile dopo il rigetto in appello e l'inammissibilità del ricorso ordinario. Il condannato aveva poi chiesto la revisione davanti alla Corte d'appello, sostenendo che nella sentenza di appello vi fosse un errore materiale sulla data di commissione del reato, successivamente corretto ex art. 130 c.p.p., e che, fissandosi correttamente il fatto al 10 giugno 2010, il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima della definitività della condanna. Secondo la difesa, trattandosi di ipotesi di c.d. droghe leggere, la pena edittale applicabile avrebbe dovuto essere quella più favorevole e il termine prescrizionale sarebbe maturato il 10 giugno 2020. Il ricorso per cassazione censurava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la revisione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolare la prescrizione con riferimento alla fattispecie contestata e al regime sanzionatorio ritenuto applicabile, anziché alla pena indicata dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che la censura era intrinsecamente aspecifica perché non si confrontava con il presupposto decisivo della richiesta di revisione: la mancata indicazione di nuove prove, non potendo essere considerata tale la mera correzione di un errore materiale sulla data del fatto. Inoltre, il ricorso assumeva come motivo di revisione la prescrizione maturata prima dell'irrevocabilità della condanna, ma tale profilo non rientra nei casi di revisione ex art. 630 c.p.p.; la domanda era quindi inammissibile poiché diretta a far valere un'eccezione di prescrizione che avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di merito e non lo era stata. La Corte ha anche osservato che la doglianza era comunque generica e manifestamente infondata nella parte relativa al computo del termine di prescrizione, non confrontandosi con il quadro normativo applicabile, in particolare con gli artt. 99, 157 e 161 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 634 c.p.p.

    È richiamato quale base del provvedimento della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.

  • art. 130 c.p.p.

    È evocato come strumento di correzione dell'errore materiale sulla data del reato nella sentenza di secondo grado.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    È richiamato per sintetizzare il contenuto del motivo di ricorso nei termini strettamente necessari.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È indicato come norma che sanziona l'aspecificità del motivo di ricorso con l'inammissibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamato in relazione al requisito di specificità del ricorso.

  • art. 630 c.p.p.

    Delimita i casi di revisione; la Corte afferma che la prescrizione maturata durante il giudizio ma non dedotta né rilevata non integra un caso di revisione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    È la norma incriminatrice della condanna originaria in materia di stupefacenti.

  • art. 99, commi secondo e quarto, c.p.

    Richiamato per l'aggravamento da recidiva reiterata e per il computo del termine prescrizionale.

  • art. 157, comma secondo, c.p.

    È richiamato nel quadro del calcolo della prescrizione.

  • art. 161, comma secondo, c.p.

    È richiamato nel quadro del calcolo della prescrizione e delle cause di sospensione/interruzione rilevanti ai fini del termine.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost., sent. n. 32 del 2014

    È menzionata dalla difesa per sostenere la tesi sulla disciplina sanzionatoria delle c.d. droghe leggere, ma la Corte non fonda su tale richiamo la decisione.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione è inammissibile quando non individua vere e proprie nuove prove e si limita a valorizzare la correzione di un errore materiale sulla sentenza o una diversa lettura dei dati già noti.
  • La revisione non può essere utilizzata per far valere l'estinzione del reato per prescrizione maturata durante il giudizio di merito e non dedotta dalla parte né rilevata d'ufficio in quel procedimento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e con i presupposti giuridici della decisione: la mancata contestazione di tali presupposti determina aspecificità e inammissibilità.
  • Nel calcolo del termine di prescrizione occorre misurarsi con il regime normativo complessivo applicabile, inclusi gli effetti della recidiva e le regole degli artt. 157 e 161 c.p.; una doglianza che ometta tale confronto è generica e manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati contro la salute pubblica
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

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