Cassazione Penale, Sentenza n. 28489/2026 del 27/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti in concorso. Ha dedotto: 1) nullità per inosservanza delle norme processuali, sostenendo che il giudizio di appello si sarebbe svolto in camera di consiglio senza consentire la partecipazione della difesa, nonostante una asserita rituale richiesta di discussione orale ex art. 598-bis c.p.p.; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione, per insufficiente esposizione delle ragioni della decisione; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dagli atti non risultava provata la rituale richiesta di discussione orale e che il documento prodotto era privo di data certa e riferibile, con ogni probabilità, alla nomina di un difensore. Tuttavia, ha rilevato che la censura non era manifestamente infondata e che ciò consentiva l'instaurazione del rapporto processuale. Preso atto che, nelle more, il reato si era estinto per prescrizione (termine massimo maturato il 1.2.2026), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella sentenza di condanna confermata in appello
art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
base legale del reato originariamente contestato e confermato in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
il fatto era stato riqualificato in primo grado in questa ipotesi attenuata; sulla base di tale riqualificazione la Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma invocata per dedurre nullità processuale per violazione delle regole sulla trattazione dell'appello
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
norma invocata per dedurre inosservanza della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata per dedurre mancanza o insufficienza di motivazione
richiamato per la trattazione dell'appello in camera di consiglio e per la facoltà delle parti di chiedere la discussione orale
art. 23 d.l. 9 novembre 2020
richiamato quale base normativa del giudizio di appello in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, con facoltà di richiesta di discussione orale
invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta poi rigettata nei gradi di merito
non citato espressamente ma il termine di prescrizione è stato calcolato in applicazione della disciplina della prescrizione penale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale relativo alla mancata partecipazione della difesa alla trattazione camerale richiede la prova della rituale istanza di discussione orale; in difetto di tale prova, la censura è infondata.
- Quando il motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Corte può esaminare d'ufficio l'eventuale sopravvenuta causa estintiva del reato e, se la prescrizione è maturata, annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La rilevazione della prescrizione presuppone che il giudizio di legittimità sia validamente instaurato; la non manifesta infondatezza di un motivo consente tale instaurazione anche se il motivo non viene poi accolto nel merito.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di attenuanti generiche attiene al trattamento sanzionatorio e alla punibilità, ma resta assorbita quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione.
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