Cassazione Penale, Ordinanza n. 18904/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione del Tribunale, lo aveva ritenuto colpevole della violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per essere risultato assente dalla propria abitazione in orari nei quali avrebbe dovuto esservi reperibile. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproducevano questioni già esaminate dal giudice di merito, erano integralmente di fatto e si risolvevano in una critica motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale elemento è ritenuto decisivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
integra la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contestata per l'assenza ingiustificata presso l'abitazione negli orari di reperibilità
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione che evidenzi l'assenza di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione violazione di legge ed è denunciato anche il vizio di motivazione, ma le doglianze non possono limitarsi a riproporre censure di merito o di fatto
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito e che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- La doglianza sul vizio motivazionale non è ammissibile quando il ricorso non evidenzi un effettivo deficit argomentativo del provvedimento impugnato, ma contrapponga alla motivazione una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché tale elemento sia ritenuto decisivo.
- La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno integra il reato contestato quando il soggetto non risulti reperibile nei luoghi e negli orari imposti dalla misura.
Come è indicizzato
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