Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. La decisione impugnata viene censurata con due motivi: con il primo si deduce il vizio di motivazione sulla base del giudizio di responsabilità, ma il motivo è ritenuto generico perché ripropone argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza una effettiva correlazione critica con la sentenza impugnata; con il secondo si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, c.p., ma il motivo è reputato aspecifico e "fuori fuoco", poiché prospetta la violazione di una norma non pertinente rispetto alle contestazioni e alla base decisionale, oltre a trascurare che il giudice di appello aveva motivato anche sul danno patrimoniale, ritenuto non di speciale tenuità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La carenza di specificità dell'impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, comporta l'inammissibilità.
art. 62, comma primo, n. 2, c.p.
circostanza attenuante della provocazione
La Corte rileva che il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante è aspecifico e non coerente con la decisione impugnata; in ogni caso il danno patrimoniale è stato ritenuto non di speciale tenuità.
art. 616 c.p.p.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una specifica critica, le stesse censure già disattese dal giudice di merito, poiché manca la necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede che le doglianze si confrontino puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di tesi già esaminate non è sufficiente.
- È parimenti inammissibile il motivo che censuri un profilo non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza o che invochi una norma non effettivamente corretta con il decisum impugnato.
- Quando il giudice di merito abbia escluso una attenuante valorizzando anche la non tenue consistenza del danno patrimoniale, la censura deve misurarsi con tale argomentazione, altrimenti difetta di specificità.
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