Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello, definito ai sensi degli artt. 599-bis e 602 c.p.p., la pena inflitta all'imputato per il reato contestato è stata ridotta a un anno e un mese di reclusione. Il difensore ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La doglianza mirava quindi a contestare il mancato rilievo di una causa di proscioglimento nonostante la definizione concordata del trattamento sanzionatorio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto per motivi non consentiti. Ha affermato che, quando il giudice di appello accoglie una richiesta formulata ai sensi del nuovo art. 599-bis c.p.p., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena restringe l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado e, conseguentemente, del giudice di legittimità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Individua il reato oggetto della condanna confermata quanto al merito, con sola rideterminazione della pena in appello.
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta definita in appello ai sensi della norma comporta rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena, limitando il perimetro devolutivo del giudizio.
art. 602 c.p.p.
Norma richiamata quale base procedurale del giudizio di appello definito con riduzione della pena.
art. 129 c.p.p.
Il giudice di appello che accoglie la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. non deve motivare sul mancato proscioglimento, non essendo devoluta la questione.
Massime di principio
- Quando l'appello viene definito con un accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli sanzionatori preclude la deduzione in cassazione di questioni attinenti alla responsabilità o al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Il giudice di secondo grado, in presenza di una definizione concordata limitata al trattamento sanzionatorio, non è tenuto a verificare o motivare espressamente l'assenza di cause di proscioglimento, poiché tali questioni restano fuori dal devolutum.
- Il ricorso per cassazione che introduca censure incompatibili con l'oggetto dell'accordo in appello è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti.
- La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena opera, per effetto devolutivo, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione, limitando anche il controllo di legittimità.
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