Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio, articolando quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del presupposto oggettivo del riciclaggio, assumendo l'assenza di prova; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato; (3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione di legge sulla determinazione della pena. La condotta descritta nella sentenza di merito consisteva nella rimozione delle tracce di inchiostro presenti su 128 banconote di provenienza delittuosa, nel versamento di tali somme sul proprio conto corrente bancario e nell'occultamento delle restanti cinque banconote in un'intercapedine ricavata nella propria abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non validamente deducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito; il secondo motivo non specifico e solo apparente, poiché reiterava argomenti già respinti in appello; il terzo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione priva di evidenti illogicità e dalla mancanza di elementi concreti favorevoli; il quarto motivo manifestamente infondato, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 cod. pen. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di manifesta illogicità, alla luce dei criteri di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti deve essere operata dal giudice di merito secondo i criteri di gravità del fatto e capacità a delinquere, con motivazione congrua.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre questioni già devolute e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso è non specifico quando non introduce una critica argomentata alla sentenza impugnata ma si risolve in una reiterazione meramente apparente delle doglianze già formulate in appello.
- La verifica della sussistenza del presupposto oggettivo e dell'elemento soggettivo del riciclaggio, quando sorretta da motivazione logica e coerente del giudice di merito, non può essere sostituita in cassazione da una nuova valutazione del merito.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti di una motivazione manifestamente illogica o giuridicamente errata; in assenza di elementi concreti favorevoli, il diniego è legittimo.
- La determinazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il giudice ha richiamato in modo congruo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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