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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la loro responsabilità per fatti commessi all'interno di un capannone/officina, dove erano sorpresi mentre effettuavano operazioni di alterazione dei tratti identificativi di una vettura provento di furto. I ricorsi censurano: 1) la mancata riqualificazione del fatto da riciclaggio consumato a ricettazione o, in subordine, a tentativo del reato contestato; 2) la motivazione sulla responsabilità per il reato di interferenza illecita nella vita privata, contestando la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato bilanciamento favorevole sulle aggravanti; 4) per uno dei ricorrenti, il trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della recidiva e della continuazione esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Ha osservato che la consumazione del riciclaggio è corretta quando l'attività posta in essere ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni; che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sulla disponibilità e sull'uso di jammers per la commissione del fatto contestato ai sensi dell'art. 617-bis c.p.; che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica, valorizzando l'assenza di collaborazione e di ravvedimento; che la determinazione della pena, la recidiva e la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata nel caso concreto. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La consumazione del riciclaggio è configurabile quando la condotta ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o dei pezzi del veicolo provento di reato.

  • art. 617-bis c.p.

    La responsabilità è stata ritenuta provata in ragione della disponibilità e dell'impiego di jammers per compiere l'attività contestata; la censura sull'elemento oggettivo e soggettivo è stata considerata infondata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrarietà manifesta.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata tenendo conto dei criteri legali di gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione è stata esclusa per difetto delle condizioni obiettive; la sua applicazione rientra nella valutazione del giudice di merito.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e alla richiesta di prevalenza o equivalenza, ritenuta non censurabile nel merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una mera rivalutazione del fatto quando la sentenza impugnata ha già motivato in modo logico e coerente sulla qualificazione giuridica e sulla responsabilità.
  • Il riciclaggio si considera consumato quando la condotta realizza un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, anche se l'attività riguarda componenti di un veicolo provento di furto.
  • La responsabilità per interferenza illecita nella vita privata può essere desunta dalla disponibilità e dall'uso di strumenti idonei a captare o neutralizzare sistemi di protezione, se la motivazione di merito evidenzia il loro concreto impiego nel fatto.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena, la recidiva e la continuazione appartengono, nei limiti fissati dagli artt. 132 e 133 c.p., al prudente apprezzamento del giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione salvo vizi motivazionali radicali.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneRiciclaggioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidivaConcorso di persone

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