Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione e aveva negato l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. Il motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo apodittico sul valore del bene, ritenuto non esiguo, e sulla capacità a delinquere dell'imputato, valorizzata come ulteriore ostacolo alla mitigazione. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché rivolte a una rivalutazione di merito, e comunque manifestamente infondate e generiche, in quanto non confrontate specificamente con i passaggi della decisione impugnata. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta coerente con i criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione, desunti anche dall'art. 133 c.p., oltre che correttamente fondata sulla consistenza dell'offesa e sui plurimi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione può essere esclusa valutando il valore del bene, la consistenza dell'offesa e gli elementi indicativi della capacità a delinquere dell'imputato.
I criteri di commisurazione della pena e di apprezzamento della gravità del fatto possono essere utilizzati, in via richiamata, per valutare la tenuità del fatto nella ricettazione.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01
La censura sulla motivazione in tema di particolare tenuità del fatto deve essere specifica e puntualmente riferita ai passaggi della sentenza ritenuti viziati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e conforme a diritto.
- La particolare tenuità del fatto nella ricettazione va valutata considerando pluralmente gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., non essendo decisivo il solo dato del valore del bene.
- La motivazione sul diniego dell'attenuante è legittima se valorizza, in modo non apodittico, sia l'entità concreta dell'offesa sia gli indici di capacità a delinquere desumibili anche dai precedenti penali.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non specifico, perché non indica in modo puntuale quali parti della sentenza sarebbero affette da vizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18674/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →