Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al vizio di motivazione/travisamento della prova. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di truffa. In cassazione ha proposto un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione per asserito travisamento della prova dichiarativa posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte di appello avrebbe valorizzato erroneamente le dichiarazioni della persona offesa e il compendio probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito e che il travisamento dedotto non era decisivo, perché la decisione di merito si fondava anche su altri elementi probatori autonomi, diversi dalle dichiarazioni indicate dal ricorrente, elementi che consentivano comunque di sostenere la corretta identificazione dell'agente e di escludere l'aggravante della minorata difesa ritenuta in primo grado.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna di merito, richiamata solo per identificare il fatto contestato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio deducibile in cassazione riguarda il contrasto tra il ragionamento decisorio e le massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non una nuova valutazione delle prove.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione per travisamento della prova richiede un contrasto decisivo tra la motivazione e il contenuto della prova, non essendo consentita una rivalutazione complessiva del merito.
- Il travisamento della prova dichiarativa è rilevante solo se incide in modo decisivo sulla tenuta logica della motivazione; se la decisione è sorretta anche da ulteriori elementi probatori autonomi, il motivo non supera la prova di resistenza.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logicamente coerente, non alla rispondenza piena alle acquisizioni processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, se dovuta.
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