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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22453/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, con cui un lavoratore chiedeva l’ammissione di un credito privilegiato complessivo per risarcimento danni, emolumenti e indennità derivanti dal rapporto di lavoro subordinato e dall’illegittimità del licenziamento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non opponibile alla procedura la sentenza del Tribunale di Catania che il lavoratore invocava a fondamento del credito, poiché formatasi dopo l’apertura della procedura e comunque non definitiva a quella data. Il Tribunale di Roma ha confermato il rigetto osservando, inoltre, che il credito avrebbe dovuto essere accertato nel giudizio concorsuale e che il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente del rapporto e degli importi, avendo solo prodotto la sentenza non opponibile e non anche documentazione idonea o prove orali, mentre la c.t.u. richiesta era inammissibile per difetto di documenti di base. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per mancata sottoscrizione anche del relatore; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e dell’art. 18 St. lav., sostenendo di aver prodotto ulteriore documentazione utile e che la controparte non aveva contestato rapporto, durata ed esistenza del rapporto di lavoro; 3) travisamento dei fatti e vizio motivazionale per l’asserita erronea valutazione della documentazione depositata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che nei provvedimenti collegiali il decreto sia validamente sottoscritto dal solo presidente del collegio, non essendo richiesta la firma del relatore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non investiva la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè la non opponibilità alla procedura concorsuale della sentenza del Tribunale di Catania; di conseguenza, le censure sulla prova del credito e sulla quantificazione ex art. 18 St. lav. sono state reputate irrilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e comunque fondato su documenti ritenuti insufficienti se separati dalla sentenza non opponibile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sulla sottoscrizione del decreto è stata respinta, poiché per il provvedimento collegiale è sufficiente la sottoscrizione del presidente.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la censura perché il vizio denunciato non sussiste.

  • art. 135 c.p.c.

    Il decreto, quando il giudice è collegiale, deve essere sottoscritto dal presidente del collegio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva però che le censure non colpiscono la ratio decidendi sull’inopponibilità del titolo giudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è invocato dal ricorrente, ma le relative doglianze sono ritenute irrilevanti perché non superano la mancata censura della non opponibilità della sentenza alla procedura.

  • art. 18 Statuto dei lavoratori

    È richiamato come base del credito risarcitorio da licenziamento illegittimo; tuttavia la Corte ritiene che la questione sia priva di rilievo una volta esclusa l’opponibilità del titolo giudiziale alla procedura concorsuale.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e alla necessità di allegare/provare il credito nel rito concorsuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono colpire la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; se la censura non investe la statuizione autonoma e decisiva, il motivo è inammissibile per difetto di interesse o di pertinenza.
  • Un decreto collegiale è validamente sottoscritto dal solo presidente del collegio, non essendo necessaria la firma del relatore o estensore.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o documentale compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
  • Se il credito viene fatto valere mediante un titolo giudiziale non opponibile alla procedura concorsuale, la prova del credito deve essere cercata e fornita secondo le regole del giudizio di accertamento del passivo, non potendo il titolo inopponibile supplire da solo alla prova del diritto insinuato.
  • Le censure relative alla quantificazione di un credito risarcitorio o alla non contestazione dei fatti restano prive di rilievo quando non sia prima superata la statuizione, autonoma e assorbente, sulla non opponibilità del titolo posto a fondamento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniLicenziamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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