Cassazione Penale, Sentenza n. 3664/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di corruzione e aveva annullato altri capi relativi a falso ideologico e accesso abusivo a sistema informatico. I motivi di ricorso in Cassazione contestano: 1) l'utilizzabilità delle captazioni telematiche realizzate con captatore informatico ("trojan"), deducendo violazioni degli artt. 266 e seguenti c.p.p., dell'art. 13 d.l. 152/1991 e del d.lgs. 216/2017, nonché l'applicabilità temporale delle nuove norme; 2) la costituzionalità e legittimità degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, 271 c.p.p. e dell'art.13 d.l.152/91, per presunta compressione indiscriminata dei diritti alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio (anche con richiesta di precisazione obbligatoria del luogo di intercettazione nei decreti autorizzativi); 3) la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi per i reati di corruzione, deducendo l'insufficienza degli elementi di prova relativi alle consegne di denaro e la mancanza di indizi specifici che colleghino le buste contenenti denaro al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul piano processuale e di merito, la Corte ha affermato che: 1) l'utilizzo del captatore informatico per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è legittimo alla luce del d.lgs. 216/2017 (efficace dal 26/01/2018) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Scurato), e nel procedimento in esame non operava l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicare luoghi e tempi nel decreto autorizzativo (ciò vale particolarmente per i procedimenti iscritti prima del 31/08/2020); inoltre la parte che lamenta inutilizzabilità deve indicare nello specifico gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio probatorio; 2) la questione di illegittimità costituzionale prospettata è, nel complesso, manifestamente infondata o irrilevante nel caso concreto (non essendo state effettuate intercettazioni in luogo di privata dimora e, comunque, l'abitacolo di un'autovettura non è equiparabile alla privata dimora); 3) sul merito il Tribunale del riesame ha fornito motivazione puntuale e logica sui gravi indizi: intercettazioni e osservazioni avrebbero documentato consegne di buste contenenti denaro da Passavia a Costa con indicazione dei mandanti (fra cui Di Chiara), riscontri temporali con l'effettivo trattamento delle pratiche da parte dei pubblici ufficiali, e analoghi riscontri per il capo 159). Pertanto il ricorso è stato rigettato e la decisione del Tribunale del riesame è stata confermata nella parte impugnata.
Norme richiamate
Ha esteso l'applicabilità dell'art. 13 d.l. 152/1991 ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; consente l'uso del captatore informatico per questi reati a partire dall'entrata in vigore (26/01/2018).
Norma che disciplina l'uso di specifiche tecniche di intercettazione (in origine per reati di criminalità organizzata); con il d.lgs. 216/2017 è stata resa applicabile anche ai reati contro la P.A., legittimando l'utilizzo del captatore informatico in tali contesti.
art. 266 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-bis)
Regola le intercettazioni ambientali tra presenti; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di indicare luoghi/tempi nel decreto sia stato riformulato dalla disciplina successiva e non si applica per i procedimenti per reati contro la P.A. iscritti prima del 31/08/2020; inoltre l'abitacolo dell'auto non è considerato luogo di privata dimora.
Contiene prescrizioni sul contenuto del decreto autorizzativo per le intercettazioni; la Corte ha precisato che l'obbligo di indicare luogo e tempo è stato previsto dalla novella 2017 per reati diversi da criminalità organizzata e da quelli contro la P.A., mentre per questi ultimi la normativa richiede l'indicazione delle ragioni che giustificano la modalità d'indagine.
Norma processuale richiamata nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata nel caso concreto.
Norma del codice penale che disciplina la corruzione per un atto d'ufficio, ritenuta la fattispecie principale contestata all'indagato.
legge n. 3/2019 (art. 1, comma 3)
Ha abrogato la precedente restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., estendendo la possibilità di intercettazione e contribuendo alla valutazione della disciplina applicabile.
Costituzione (art. 112, art. 14, art. 15)
Art. 112 (obbligatorietà dell'azione penale) e artt. 14-15 (inviolabilità del domicilio e segretezza delle comunicazioni) devono essere bilanciati; la Corte ha ritenuto che la disciplina delle intercettazioni costituisca una compressione giustificata dall'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, nei limiti costituzionalmente ammessi.
Massime di principio
- L'utilizzo del captatore informatico ("trojan") per indagini relative a reati commessi da pubblici ufficiali contro la P.A. è legittimo alla luce del d.lgs. 216/2017, se il relativo regime temporale lo consente (valutare la data di iscrizione del procedimento rispetto alle entrate in vigore delle modifiche).
- Per i procedimenti avviati prima del 31/08/2020 non opera l'obbligo di dettagliare nel decreto autorizzativo i luoghi e i tempi delle intercettazioni con captatore informatico per i reati contro la P.A.; per procedimenti successivi tale obbligo va valutato secondo la normativa vigente.
- La parte che invoca l'inutilizzabilità di captazioni deve indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario; censure generiche sono normalmente inammissibili o infondate.
- Le intercettazioni effettuate in autovetture non sono automaticamente considerate effettuate in luogo di privata dimora; ciò può incidere sulla valutazione della legittimità delle intercettazioni ambientali.
- Le questioni di incostituzionalità in materia di intercettazioni richiedono, per avere rilievo, la concreta sussistenza delle condizioni che ledono i diritti costituzionali (es. intercettazioni in privata dimora); in assenza di tali elementi la censura risulta spesso irrilevante.
- In tema di misure cautelari, la valutazione della gravità indiziaria può legittimamente fondarsi su un insieme di riscontri (intercettazioni, osservazioni, riscontri documentali e temporali) che, nel loro complesso, possono risultare idonei a motivare la misura anche se singoli elementi isolati appaiono indiretti.
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