Cassazione Civile, Ordinanza n. 10775/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di fallimento presentata nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese. Il tribunale aveva rigettato le istanze per mancato superamento del requisito soggettivo; la corte d'appello, in sede di reclamo, aveva accolto l'impugnazione dei creditori e poi la società era stata dichiarata fallita dal tribunale. In ulteriore reclamo proposto dalla legale rappresentante della società cancellata, la corte territoriale ha ritenuto che, ai fini dell'art. 10 l. fall., il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dovesse essere computato con riferimento al decreto della corte d'appello che accoglie il reclamo ex art. 22 l. fall. I creditori hanno quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 22 l. fall., sostenendo che il termine annuale decorra dalla pubblicazione del decreto di accoglimento del reclamo e che tale decreto debba costituire il momento rilevante entro cui va rispettato il limite temporale, non oltre il quale dovrebbe intervenire la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di rigetto dell'istanza di fallimento da parte del tribunale e successivo accoglimento del reclamo da parte della corte d'appello, il termine annuale dell'art. 10 l. fall. è rispettato se il decreto della corte d'appello interviene entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Solo in tal caso è irrilevante che la sentenza dichiarativa di fallimento intervenga successivamente alla scadenza dell'anno. La sentenza impugnata, avendo individuato nel decreto di accoglimento del reclamo il momento decisivo ai fini del rispetto del termine, è stata quindi confermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Stabilisce un limite temporale oggettivo all'ultrattività della società cancellata ai fini della dichiarazione di fallimento: il fallimento deve intervenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; nel coordinamento con l'art. 22 l. fall., il termine rileva rispetto al decreto della corte d'appello che accoglie il reclamo.
art. 22, commi quarto e quinto, l. fall.
In caso di rigetto dell'istanza di fallimento e accoglimento del reclamo, il termine dell'art. 10 si computa con riferimento al decreto della corte d'appello che accoglie il reclamo e rimette gli atti al tribunale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il termine annuale previsto per la dichiarazione di fallimento della società cancellata dal registro delle imprese costituisce un limite oggettivo e inderogabile alla declaratoria di fallimento.
- Quando il tribunale rigetta la domanda di fallimento e la corte d'appello accoglie il reclamo, il rispetto del termine annuale va verificato con riferimento alla data del decreto di accoglimento della corte d'appello, non alla successiva sentenza del tribunale.
- Se il decreto della corte d'appello interviene oltre il termine annuale dalla cancellazione, il giudice deve rilevarne d'ufficio l'ostatività e non può validamente dichiararsi il fallimento.
- Il bilanciamento tra tutela dell'affidamento dei terzi e certezza delle situazioni giuridiche comporta che il rischio della durata del procedimento gravi sul creditore istante.
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