Cassazione Penale, Sentenza n. 44940/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Milano (22/01/2024) che, in parziale riforma del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Montanari per il capo 1 (prescrizione) e ha confermato le condanne per vari reati di estorsione e concorso per gli altri imputati. I motivi di ricorso includevano: vizio di composizione del collegio (errata indicazione di un consigliere nel documento); travisamento della prova e richiesta di riesame delle risultanze istruttorie; contestazione della qualificazione giuridica dei fatti (estorsione vs truffa); contestazione della qualifica di amministratore di fatto (per Lecce); utilizzabilità e provenienza di documenti manoscritti e digitali; mancato riconoscimento delle attenuanti (lieve entità, art. 62 n.4); e violazioni procedurali (art. 525 e altri articoli di procedura penale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulle questioni: 1) l'errore nell'intestazione della sentenza relativo al nominativo del consigliere è stato considerato un errore materiale emendabile in presenza del verbale di udienza (che ha fede privilegiata); 2) le doglianze che chiedevano una riconsiderazione delle prove sono state ritenute precluse in cassazione, soprattutto in presenza di una doppia conforme (sentenza di primo e secondo grado allineate), essendo inammissibile una rivalutazione di merito se non indicato un nuovo dato probatorio introdotto in appello; 3) la qualificazione dei fatti come estorsione (art. 629) è stata confermata, con richiamo al criterio giurisprudenziale che distingue estorsione e truffa sulla base della prospettazione di una minaccia direttamente imputabile all'agente; 4) la qualifica di amministratore di fatto di Lecce è stata ritenuta fondata sulla valutazione dei fatti e documentazione (continuità e significatività dell'attività gestionale); 5) le richieste di riconoscimento delle attenuanti di lieve entità o di speciale tenuità sono state respinte: la Corte ha osservato che la questione della lieve entità, pur oggetto di recente pronuncia della Corte Costituzionale, non è stata sollevata dalle difese in discussione e, comunque, la pervicacia e l'organizzazione del sistema ostano al riconoscimento; 6) sono state imposte condanne per spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, mentre non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile Capperucci per mancanza di contributo dialettico nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
riferito al capo 1 della imputazione; la prescrizione ha determinato la declaratoria di non doversi procedere per tale capo
norma sull'estorsione; la Corte ha confermato la sussistenza del reato ritenendo che le condotte integrassero minacce e intimidazioni idonee a coartare la volontà delle vittime
norma sulla truffa; la Corte ha spiegato il criterio distintivo tra truffa e estorsione e ha ritenuto applicabile l'art. 629 per le condotte in esame
concorso di persone nel reato; applicata per ricondurre responsabilità degli apicali per l'apporto causale e organizzativo alle estorsioni
definizione di amministratore di fatto; la Corte ha richiamato il requisito di esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori per riconoscere la qualifica a Lecce
attenuante della lieve entità (danno di speciale tenuità); la Corte ha richiamato i criteri per il suo riconoscimento e ha escluso l'attenuante alla luce dell'organizzazione e della ripetitività dei fatti
contestato per la presunta partecipazione di giudici non presenti al dibattimento; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato in presenza del verbale che attesta la composizione reale del collegio
richiamato in relazione all'utilizzabilità di documenti manoscritti; la Corte ha sottolineato la genericità delle censure e l'assenza di specifica incidenza sul convincimento
richiamato in rapporto a presunte omesse valutazioni probatorie; la Corte ha ribadito i limiti della censura in cassazione rispetto alla valutazione di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale citata per i termini/formulazione dei motivi di gravame
principio di prevalenza delle cause estintive del reato sulle nullità processuali quando sia possibile decidere subito; invocato per escludere il rilievo del vizio di composizione del collegio rispetto alla prescrizione già dichiarata
sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 15/06/2023
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 nella parte che non prevedeva automaticamente la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità; la Corte di Cassazione ha osservato che la questione non era stata sollevata dalle difese in udienza
previsione dell'obbligo di condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria per ricorsi infondati; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio se la decisione di primo e secondo grado è conforme (doppia conforme), salvo che si indichi un elemento probatorio nuovo o una manifesta contraddizione logica nella motivazione
- Errori materiali nell'intestazione della sentenza (es. indicazione nominativo giudice) possono essere emendati con prevalenza del verbale di udienza, che gode di fede privilegiata, salvo querela di falso
- La distinzione tra estorsione e truffa si fonda sulla natura della minaccia: se il pericolo è prospettato come direttamente imputabile all'agente e idoneo a coartare la volontà della vittima si configura estorsione; se il danno e le conseguenze sono prospettati come possibili ed esterni all'agente, può configurarsi truffa
- La qualifica di amministratore di fatto richiede prove di esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie; si valuta l'insieme di elementi sintomatici (documentazione, rapporti con dipendenti/conti, disponibilità di documenti aziendali, ruolo operativo)
- Per contestare l'utilizzabilità di documenti occorre specificare l'incidenza dell'eventuale espunzione sul complesso probatorio (prova di resistenza); censure generiche sull'attendibilità dei documenti sono spesso inammissibili
- Le attenuanti (lieve entità, danno di speciale tenuità) devono essere specificamente dedotte e discusse nei gradi di merito o in appello; se non sollevate tempestivamente la Corte di merito non è tenuta a valutarle d'ufficio
- Chi impugna in cassazione deve formulare motivi specifici e aderenti ai limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; motivi meramente rivalutativi della prova o generici sono dichiarati inammissibili
- Se si intende far valere una novità normativa o costituzionale intervenuta dopo i fatti (es. pronuncia della Corte Costituzionale), è strategico sollevarla espressamente nel corso del processo per consentirne la valutazione in merito
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