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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44792/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 25/10/2023. Di Filippo contesta la configurazione della tentata estorsione (capo B): sostiene la mancanza di danno patrimoniale della persona offesa, la possibile riconducibilita della pretesa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'insussistenza della minaccia; inoltre chiede la riqualificazione o l'applicazione della lieve entita ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ritenendo non provata un'attivita di traffico non episodica. Andreoli deduce il proprio ruolo secondario nel gruppo, chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, contesta la ritenuta responsabilita per il capo B e la mancata applicatione dell'art. 73 comma 5 per lieve entita; contesta inoltre la quantificazione e l'applicazione della pena accessoria e il regime di continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato le decisioni di merito. Per Di Filippo la Corte ha ritenuto provata la condotta estorsiva: esistevano richieste di denaro riferite al valore di stupefacente sequestrato e spese legali, minacce esplicite e l'effettivo invio di un gruppo armato che ha costretto la vittima a chiamare i Carabinieri. La tesi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la carenza di lesione patrimoniale sono state ritenute infondate dato il carattere illecito della pretesa e l'idoneita intimidatoria della condotta. Quanto alla contestazione di traffico di stupefacenti, la Corte ha ritenuto provato un'attivita non episodica con rifornimenti consistenti, quantitativi rilevanti (anche sequestri come g. 428 di cocaina) e profitti significativi, escludendo l'applicazione della lieve entita. Per Andreoli la Corte ha escluso che fosse mero soggetto passivo: le conversazioni, la circostanza di aver movimentato e ceduto quantitativi importanti e i versamenti effettuati a favore di Di Filippo hanno confermato il ruolo attivo e continuativo, giustificando la conferma delle condanne e della pena accessoria. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione per l'inammissibilita, in favore della cassa competente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Articolo utilizzato per distinguere il traffico rilevante dalla 'lieve entita'. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quantita, qualita, rete e ricavi, non sussistessero i presupposti per la lieve entita del comma 5, confermando l'impianto di capi per traffico non episodico (commi 1 e 6).

  • Codice penale

    Art. 29 rilevante per la determinazione e applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in relazione all'entita della pena principale. Art. 133 citato in relazione ai criteri di determinazione della pena quando occorra specificare il quantum.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite)

    Sez. U. n. 29541/2020 Filardo; Sez. U. n. 51063/2018 Murolo; Sez. U. n. 28910/2019 Suraci; Sez. U. n. 27727/2023 Gambacurta

    Richiamate per i principi: la pretesa illecita non consente la tutela giudiziale e di conseguenza non esclude l'estorsione; per la valutazione della lieve entita sono rilevanti quantità, posizione nel mercato, capacita di approvvigionamento e flussi di denaro; criteri interpretativi consolidati sulla ricostruzione del ruolo dei concorrenti nel reato.

Massime di principio

  • La configurazione della tentata estorsione richiede la combinazione di una pretesa ingiusta e la minaccia o intimidazione idonea a costringere la vittima a cedere: una pretesa di origine illecita non puo essere ricondotta all'esercizio delle proprie ragioni e dunque non e soggetta a tutela giudiziaria.
  • La sussistenza della lieve entita di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 va valutata complessivamente sulla quantita e qualita della sostanza, sulla posizione dellimputato nel mercato degli stupefacenti, sulla persistenza e ripetitivita dellattivita e sui flussi di denaro: nessun singolo elemento è decisivo se non valutato nel contesto.
  • La mancanza di sequestro diretto di droga a carico dellimputato non esclude la responsabilita quando esistono riscontri indiziari forti come conversazioni, versamenti, collaboratori e sequestri collegati che consentono di ricostruire la gestione della rete di spaccio.
  • La posizione subordinata rispetto a un capo non garantisce automaticamente lapplicazione della lieve entita o attenuanti: va valutato il grado di adesione al progetto criminoso, la capacita di movimentare quantitativi e i profitti ricavati.
  • La valutazione delle pene accessorie segue regole formali legate alla durata della pena principale: variazioni nella pena base possono incidere sul regime delle pene accessorie secondo i limiti previsti dal codice penale.
  • In sede di legittimita la Corte non rivede liberamente il merito probatorio; le censure su valutazioni di fatto sono ammissibili solo se evidenziano profili di illogicita o contraddittorieta della motivazione.
  • Una pretesa di restituzione riferita a beni o somme di origine illecita difficilmente e giustificabile se prospettata come fondo per ottenere un profitto indebito, e cio comporta che accordi illeciti non producono tutela e possono integrare fattispecie estorsive se accompagnati da minacce o coercizione.

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