Cassazione Penale, Sentenza n. 44790/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 07/05/2024 che aveva respinto l'istanza di revoca parziale della confisca con richiesta di restituzione di quanto eccedente il valore sottoposto a confisca per equivalente. I motivi del ricorso erano due: (1) carenza motivazionale e uso di una perizia di stima fondata su valori errati e non rispondenti alla realtà; (2) violazione dell'art. 63 D.lgs. 159/2011, sostenendo che i beni acquisiti nell'ambito del fallimento della DB Immobiliare S.r.l. dovevano essere esclusi dalla massa attiva fallimentare e considerati ai fini della verifica dell'eccedenza della confisca, perché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sui diritti di credito derivanti da procedure concorsuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto insussistente il vizio motivazionale: il giudice aveva adottato, in modo prudenziale e motivato, i valori di stima più contenuti e ha spiegato le ragioni della scelta; la valutazione dei fatti e della perizia è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché sia data motivazione sufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che i beni sottoposti a confisca non fossero ricompresi nell'attivo fallimentare, essendo già stati assoggettati a sequestro preventivo trascritto; pertanto non operava la pretesa prevalenza dei diritti concorsuali invocata dal ricorrente. La Corte ha inoltre spiegato che l'art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011 contempla l'ipotesi in cui nella massa attiva siano compresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro (con conseguente chiusura del fallimento), ma che non è automatica l'attrazione in massa di tutti i beni posseduti dal fallito indipendentemente da vincoli penali. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011
La norma prevede la disciplina del conflitto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e procedure concorsuali: esiste l'ipotesi in cui la massa attiva del fallimento comprenda esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, ma non impone l'automatica inclusione in massa di tutti i beni del fallito quando vi siano vincoli penali; la presenza di vincoli trascritti può impedire l'apprezzamento del bene nella massa attiva.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5 - Sentenza n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807
La scelta del giudice tra valutazioni peritali concorrenti è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se la decisione è accompagnata da motivazione accurata che esponga le ragioni della scelta e delle opinioni disattese.
Massime di principio
- La contestazione della stima dei beni confligge con il principio che la valutazione delle prove tecniche e delle perizie è in primo luogo un giudizio di merito del giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo se manca una motivazione sufficiente.
- La mera esistenza di una procedura concorsuale non determina automaticamente l'inclusione di un bene nella massa attiva se il bene è già soggetto a sequestro preventivo trascritto: va verificata la concreta situazione giuridica del bene.
- Art. 63 D.lgs. 159/2011 non stabilisce una prevalenza assoluta e automatica dei diritti concorsuali rispetto ai vincoli penali; la soluzione dipende dalla situazione concreta e dalla trascrizione dei vincoli.
- In sede di impugnazione è utile concentrarsi sulla carenza o insufficienza della motivazione del giudice (evidenziando punti specifici non trattati) piuttosto che chiedere una rivalutazione di merito delle perizie.
- Quando si contesta l'appartenenza di beni alla massa attiva fallimentare, occorre portare prove documentali chiare circa la titolarità e la presenza o meno di vincoli trascritti sul bene, nonché argomentare perché la trascrizione non osterebbe all'apprensione da parte della curatela.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44792/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44794/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44798/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44799/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44800/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →