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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44790/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 07/05/2024 che aveva respinto l'istanza di revoca parziale della confisca con richiesta di restituzione di quanto eccedente il valore sottoposto a confisca per equivalente. I motivi del ricorso erano due: (1) carenza motivazionale e uso di una perizia di stima fondata su valori errati e non rispondenti alla realtà; (2) violazione dell'art. 63 D.lgs. 159/2011, sostenendo che i beni acquisiti nell'ambito del fallimento della DB Immobiliare S.r.l. dovevano essere esclusi dalla massa attiva fallimentare e considerati ai fini della verifica dell'eccedenza della confisca, perché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sui diritti di credito derivanti da procedure concorsuali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto insussistente il vizio motivazionale: il giudice aveva adottato, in modo prudenziale e motivato, i valori di stima più contenuti e ha spiegato le ragioni della scelta; la valutazione dei fatti e della perizia è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché sia data motivazione sufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che i beni sottoposti a confisca non fossero ricompresi nell'attivo fallimentare, essendo già stati assoggettati a sequestro preventivo trascritto; pertanto non operava la pretesa prevalenza dei diritti concorsuali invocata dal ricorrente. La Corte ha inoltre spiegato che l'art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011 contempla l'ipotesi in cui nella massa attiva siano compresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro (con conseguente chiusura del fallimento), ma che non è automatica l'attrazione in massa di tutti i beni posseduti dal fallito indipendentemente da vincoli penali. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 63

    art. 63 co. 6 D.lgs. 159/2011

    La norma prevede la disciplina del conflitto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e procedure concorsuali: esiste l'ipotesi in cui la massa attiva del fallimento comprenda esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, ma non impone l'automatica inclusione in massa di tutti i beni del fallito quando vi siano vincoli penali; la presenza di vincoli trascritti può impedire l'apprezzamento del bene nella massa attiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 5 - Sentenza n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807

    La scelta del giudice tra valutazioni peritali concorrenti è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se la decisione è accompagnata da motivazione accurata che esponga le ragioni della scelta e delle opinioni disattese.

Massime di principio

  • La contestazione della stima dei beni confligge con il principio che la valutazione delle prove tecniche e delle perizie è in primo luogo un giudizio di merito del giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo se manca una motivazione sufficiente.
  • La mera esistenza di una procedura concorsuale non determina automaticamente l'inclusione di un bene nella massa attiva se il bene è già soggetto a sequestro preventivo trascritto: va verificata la concreta situazione giuridica del bene.
  • Art. 63 D.lgs. 159/2011 non stabilisce una prevalenza assoluta e automatica dei diritti concorsuali rispetto ai vincoli penali; la soluzione dipende dalla situazione concreta e dalla trascrizione dei vincoli.
  • In sede di impugnazione è utile concentrarsi sulla carenza o insufficienza della motivazione del giudice (evidenziando punti specifici non trattati) piuttosto che chiedere una rivalutazione di merito delle perizie.
  • Quando si contesta l'appartenenza di beni alla massa attiva fallimentare, occorre portare prove documentali chiare circa la titolarità e la presenza o meno di vincoli trascritti sul bene, nonché argomentare perché la trascrizione non osterebbe all'apprensione da parte della curatela.

Testo integrale

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