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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44799/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato avverso la sentenza di appello n.29/2023 che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza e lesioni. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 584 e 595, comma 3, c.p.p., sostenendo che le impugnative del P.M. e del P.G. erano state notificate il 29/05/2018 solo all'avv. Piras, difensore già revocato, e non al Deidda personalmente, impedendogli di presentare memorie o far valere la nuova nomina; (2) errata applicazione degli artt. 157, comma 8-bis, e 161 c.p.p., con nullità delle notifiche del decreto di citazione in appello perché notificate al difensore non titolato e non all'imputato, richiamando l'elezione di domicilio in carcere e una successiva elezione di domicilio alla scarcerazione; (3) erronea applicazione dell'art. 96 c.p.p., per avere la Corte ritenuto che la nomina dell'avv. Pennisi (16/02/2018) riguardasse solo l'esecuzione e non il processo sostanziale, mentre il ricorrente sostiene che Pennisi era il proprio difensore dal 2018 e che la nomina del precedente difensore Piras era stata revocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la nomina dell'avv. Pennisi del 16/02/2018 si riferisse esclusivamente al procedimento di esecuzione n.851/17 e non al procedimento originario (RG NR 3179/2014), nel quale risultava nominato difensore l'avv. Stefano Piras il 16/04/2014 e la nomina di quest'ultimo non risultava revocata. Le notifiche (incluso il decreto di citazione in appello) effettuate al difensore Piras sono state ritenute regolari. Sul punto di diritto, la Corte ha ricordato che l'omessa notificazione all'imputato dell'impugnazione del P.M. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del grado successivo, ma soltanto la mancata decorrenza del termine per proporre appello incidentale da parte della parte privata, quando questa sia consentita; nel caso di specie l'imputato era stato assolto con formula piena per non sussistenza del fatto e quindi non aveva interesse ad un appello incidentale. Quanto alla disciplina delle notificazioni ex art. 157, comma 8-bis c.p.p., la Corte ha precisato che essa vale per l'intero processo una volta instaurato il rapporto informativo e la nomina fiduciaria del difensore. La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione è stata dichiarata tardiva ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (domanda proposta oltre i 10 giorni dalla cessazione della causa impeditiva). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 584 c.p.p.

    L'obbligo di notificare l'impugnazione del pubblico ministero alle parti private non rende però l'impugnazione stessa inammissibile o il grado successivo nullo se omesso; la conseguenza è solo la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata, ove consentito.

  • art. 595, comma 3 c.p.p.

    Prevede la possibilità per la parte privata di depositare memorie o richieste scritte dopo l'impugnazione del P.M.; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'imputato, assolto con formula piena, non avesse titolo per esercitare quell'azione (appello incidentale).

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    Disciplina il regime delle notificazioni successive alla prima; la Corte ha interpretato la norma come applicabile all'intero processo una volta instaurato il rapporto informativo e la nomina fiduciaria del difensore, per cui non è necessario ripetere la 'prima' notificazione per ogni grado.

  • art. 161 c.p.p.

    Norme sulle notificazioni: nel caso concreto la Corte ha ritenuto regolari le notifiche al difensore risultante nel procedimento specifico.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in tema di modalità di elezione di domicilio e sue conseguenze sulle notifiche; la Corte ha osservato che le elezioni di domicilio prodotte dal ricorrente non si riferivano al procedimento in esame.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma relativa alla rescissione del giudicato per vizi di notificazione/assenza ingiustificata; la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero, dato che le notifiche nel procedimento risultavano regolari.

  • art. 96 c.p.p.

    Regola la nomina del difensore; la Corte ha stabilito che la nomina dell'avv. Pennisi era limitata al procedimento di esecuzione e non estesa al processo sostanziale, per cui tale nomina non giustificava la nullità delle notifiche.

  • art. 175 c.p.p.

    Fissa il termine decadenziale di 10 giorni per chiedere la restituzione nel termine dall'ultima causa impeditiva; la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di restituzione proposta oltre tale termine.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La notifica degli atti di impugnazione del pubblico ministero alle parti private, se omessa, non invalida automaticamente l'impugnazione del P.M. né il grado successivo; produce solo la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata, quando questa sia ammissibile.
  • La legittimazione a ricevere notifiche si valuta rispetto alla nomina del difensore nel procedimento specifico: una nomina riferita ad altro procedimento (es. esecuzione) non attribuisce diritto alla notificazione degli atti relativi al processo sostanziale.
  • L'art. 157, comma 8-bis c.p.p. opera per l'intero processo una volta instaurato il rapporto informativo e la nomina fiduciaria del difensore; non è necessario ripetere una 'prima' notificazione per ogni grado se il rapporto informativo è già acquisito.
  • L'imputato assolto con formula piena 'perché il fatto non sussiste' non ha interesse a proporre appello incidentale volto a modificare la decisione di assoluzione, pertanto l'omessa notifica dell'impugnazione del P.M. non gli attribuisce automaticamente un rimedio processuale diverso.
  • Le domande di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) sono soggette al termine decadenziale di 10 giorni dalla cessazione della causa impeditiva; la tardività comporta inammissibilità.
  • In caso di controversia sulla regolarità delle notifiche, è fondamentale produrre documentazione che colleghi espressamente le nomine o le elezioni di domicilio al procedimento oggetto di impugnazione; altrimenti la giurisprudenza tende a ritenere regolari le notifiche al difensore risultante negli atti del procedimento specifico.

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