Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/04/2024 che confermava le condanne del Tribunale. Savio contestava l'acquisizione e l'utilizzabilità delle intercettazioni non depositate dal PM (violazione artt. 191 e 178 c.p.p. e nullità ex art. 507 c.p.p.), chiedeva la riconsiderazione della qualificazione dei fatti nella 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo piccolo spaccio e scarsa capacità di approvvigionamento; Giannetti deduceva errore nel calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione (non dovrebbero computarsi rinvii per presunta incompetenza funzionale del GOT e altri rinvii) deducendo l'estinzione per prescrizione precedente alla sentenza di appello.
La decisione
Il ricorso di Savio è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione in dibattimento delle intercettazioni ex art. 507 c.p.p. (anche se non depositate dal PM), e ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, alla luce della quantità di droga (almeno 155 g in due episodi), della tipologia (cocaina) e dell'inquadramento in un contesto organizzato, ha escluso la 'lieve entità' ex art. 73, comma 5. Il ricorso di Giannetti è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha condiviso il conteggio delle sospensioni della prescrizione (ha ritenuto rilevanti i rinvii indicati, ha spiegato la prevalenza delle cause di rinvio estranee all'imputato e ha applicato le regole speciali di sospensione per l'emergenza Covid), concludendo che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello. Conseguenze: condanna di Savio alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Giannetti con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina la 'lieve entità' per reati di spaccio; la Corte richiama la valutazione complessiva degli indici sintomatici (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze) e conferma che quantità significativa e inquadramento in contesto organizzato escludono la lieve entità
art. 507 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dibattimento di assumere e acquisire prove anche d'ufficio; la Corte afferma che l'acquisizione in dibattimento può rendere utilizzabili atti non trasmessi dal PM al GIP, a fini di ricerca della verità
art. 416, comma 2, cod. proc. pen.
Obbligo del PM di trasmettere al GIP la documentazione delle indagini; la mancata trasmissione rende in linea di principio inutilizzabili gli atti finché non siano legittimamente acquisiti nel processo
art. 526 cod. proc. pen.
Prevede che la decisione si fondi su prove 'legittimamente acquisite'; la Corte distingue tra inutilizzabilità per mancata trasmissione e possibilità di acquisizione legittima in dibattimento ex art. 507
art. 191 e art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamati dalle censure difensive in ordine a vizi di acquisizione e alla regolare costituzione del collegio; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla illegittima utilizzazione delle intercettazioni e alle presunte irregolarità non decisive
art. 159 cod. pen.
Regola la sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento; la Corte richiama la giurisprudenza che in caso di concorso di due cause di rinvio prevale la causa estranea all'imputato (se posta concretamente a fondamento del rinvio)
art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (norme emergenza Covid)
Norme speciali di sospensione della prescrizione in periodo emergenziale; la Corte conferma l'applicazione della sospensione per udienze rinviate nel periodo stabilito (calcolo specifico 9/3-11/5/2020 e 12/5-30/6/2020 secondo le fasi)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per Savio e Giannetti
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di non punibilità (es. estinzione per prescrizione); la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione di cause di non punibilità in cassazione
art. 33, comma 2, cod. proc. pen. e art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario
Richiamati in rapporto alla partecipazione dei giudici onorari e alla regolare costituzione del collegio; la Corte osserva che la presenza di giudice onorario, in assenza dei presupposti, è mera irregolarità non rientrante nelle nullità previste dall'art. 178
Massime di principio
- La mancata trasmissione al GIP di atti raccolti dal PM può determinare inutilizzabilità finché non siano legittimamente acquisiti; tuttavia il giudice di dibattimento può assumere d'ufficio prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., rendendole utilizzabili se l'acquisizione è conforme
- Nelle controversie sulla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 la valutazione è globale: quantità e tipologia della sostanza e l'inquadramento in contesti organizzati possono escludere la lieve entità anche se la condotta è reiterata
- Nel calcolo delle sospensioni della prescrizione conta la causa concreta indicata dal giudice al momento del rinvio; se concorrono ragioni riferibili all'imputato e altre estranee, prevale la causa estranea soltanto se è stata effettivamente posta a fondamento del rinvio
- Le sospensioni determinate da norme emergenziali (es. Covid) e dalle astensioni collettive dei difensori devono essere conteggiate secondo le regole specifiche applicabili al periodo, e possono incidere sul decorso della prescrizione
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione preclude la possibilità per la Corte di cassazione di dichiarare cause di estinzione o non punibilità riferite al periodo successivo o comunque non dedotte validamente nell'impugnazione
- Le questioni procedurali relative alla regolare costituzione del collegio o alla partecipazione di giudici onorari sono rilevanti solo se integrano nullità previste dalla legge; mere irregolarità non determinano automaticamente l'annullamento
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