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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/04/2024 che confermava le condanne del Tribunale. Savio contestava l'acquisizione e l'utilizzabilità delle intercettazioni non depositate dal PM (violazione artt. 191 e 178 c.p.p. e nullità ex art. 507 c.p.p.), chiedeva la riconsiderazione della qualificazione dei fatti nella 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo piccolo spaccio e scarsa capacità di approvvigionamento; Giannetti deduceva errore nel calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione (non dovrebbero computarsi rinvii per presunta incompetenza funzionale del GOT e altri rinvii) deducendo l'estinzione per prescrizione precedente alla sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso di Savio è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione in dibattimento delle intercettazioni ex art. 507 c.p.p. (anche se non depositate dal PM), e ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, alla luce della quantità di droga (almeno 155 g in due episodi), della tipologia (cocaina) e dell'inquadramento in un contesto organizzato, ha escluso la 'lieve entità' ex art. 73, comma 5. Il ricorso di Giannetti è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha condiviso il conteggio delle sospensioni della prescrizione (ha ritenuto rilevanti i rinvii indicati, ha spiegato la prevalenza delle cause di rinvio estranee all'imputato e ha applicato le regole speciali di sospensione per l'emergenza Covid), concludendo che la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello. Conseguenze: condanna di Savio alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Giannetti con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina la 'lieve entità' per reati di spaccio; la Corte richiama la valutazione complessiva degli indici sintomatici (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze) e conferma che quantità significativa e inquadramento in contesto organizzato escludono la lieve entità

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dibattimento di assumere e acquisire prove anche d'ufficio; la Corte afferma che l'acquisizione in dibattimento può rendere utilizzabili atti non trasmessi dal PM al GIP, a fini di ricerca della verità

  • art. 416, comma 2, cod. proc. pen.

    Obbligo del PM di trasmettere al GIP la documentazione delle indagini; la mancata trasmissione rende in linea di principio inutilizzabili gli atti finché non siano legittimamente acquisiti nel processo

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Prevede che la decisione si fondi su prove 'legittimamente acquisite'; la Corte distingue tra inutilizzabilità per mancata trasmissione e possibilità di acquisizione legittima in dibattimento ex art. 507

  • art. 191 e art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamati dalle censure difensive in ordine a vizi di acquisizione e alla regolare costituzione del collegio; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla illegittima utilizzazione delle intercettazioni e alle presunte irregolarità non decisive

  • art. 159 cod. pen.

    Regola la sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento; la Corte richiama la giurisprudenza che in caso di concorso di due cause di rinvio prevale la causa estranea all'imputato (se posta concretamente a fondamento del rinvio)

  • art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (norme emergenza Covid)

    Norme speciali di sospensione della prescrizione in periodo emergenziale; la Corte conferma l'applicazione della sospensione per udienze rinviate nel periodo stabilito (calcolo specifico 9/3-11/5/2020 e 12/5-30/6/2020 secondo le fasi)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per Savio e Giannetti

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di non punibilità (es. estinzione per prescrizione); la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione di cause di non punibilità in cassazione

  • art. 33, comma 2, cod. proc. pen. e art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario

    Richiamati in rapporto alla partecipazione dei giudici onorari e alla regolare costituzione del collegio; la Corte osserva che la presenza di giudice onorario, in assenza dei presupposti, è mera irregolarità non rientrante nelle nullità previste dall'art. 178

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al GIP di atti raccolti dal PM può determinare inutilizzabilità finché non siano legittimamente acquisiti; tuttavia il giudice di dibattimento può assumere d'ufficio prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., rendendole utilizzabili se l'acquisizione è conforme
  • Nelle controversie sulla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 la valutazione è globale: quantità e tipologia della sostanza e l'inquadramento in contesti organizzati possono escludere la lieve entità anche se la condotta è reiterata
  • Nel calcolo delle sospensioni della prescrizione conta la causa concreta indicata dal giudice al momento del rinvio; se concorrono ragioni riferibili all'imputato e altre estranee, prevale la causa estranea soltanto se è stata effettivamente posta a fondamento del rinvio
  • Le sospensioni determinate da norme emergenziali (es. Covid) e dalle astensioni collettive dei difensori devono essere conteggiate secondo le regole specifiche applicabili al periodo, e possono incidere sul decorso della prescrizione
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione preclude la possibilità per la Corte di cassazione di dichiarare cause di estinzione o non punibilità riferite al periodo successivo o comunque non dedotte validamente nell'impugnazione
  • Le questioni procedurali relative alla regolare costituzione del collegio o alla partecipazione di giudici onorari sono rilevanti solo se integrano nullità previste dalla legge; mere irregolarità non determinano automaticamente l'annullamento

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