Cassazione Penale, Sentenza n. 44794/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Matera: la ricorrente impugnava la dichiarazione di responsabilità per il delitto di peculato (contestato al capo a) per l'appropriazione e l'uso di una carta bancomat inviata a Giuseppe Lapolla), denunciando insufficienza e vizio di motivazione circa la prova dell'atto materiale e del dolo; contestava l'attendibilità dei testi (riconoscimenti, dichiarazioni della persona offesa e di altri testi), la ricostruzione fattuale in ordine alla denuncia/ritrovamento della carta, il ruolo e le responsabilità nell'agenzia incaricata delle consegne; deduceva inoltre violazione normativa e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., nonché la insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi, secondo e quarto motivi generici e, in sostanza, come ricostruzione di merito non sindacabile in cassazione: i giudici di merito avevano ritenuto che la raccomandata contenente la tessera non fosse giunta al destinatario, che la carta fosse stata poi utilizzata per prelievi, e che la ricorrente fosse stata riconosciuta in una videoripresa come colei che effettuò uno dei prelievi; risultava inoltre che la ricorrente, addetta all'agenzia incaricata, aveva la disponibilità della raccomandata e che sulla ricevuta risultava una firma falsificata. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante per speciale tenuità del danno, ritenendo che la ricorrente avesse anche il PIN e avesse effettuato prelievi di importo non di speciale tenuità; ha confermato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e che la pena era stata fissata al minimo edittale. Essendo il ricorso inammissibile, la Cassazione non ha riformato la decisione di merito; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 55, comma 9 d.lgs. 231/2007
Il capo b) relativo a questa norma è stato prosciolto dalla Corte d'appello per intervenuta prescrizione; la norma è richiamata come contestazione che però è stata estinta per prescrizione
delitto di peculato (cod. pen.)
La sentenza di merito ha ritenuto integrati gli elementi del peculato in ragione dell'appropriazione della tessera e del suo uso per prelievi, nonché della disponibilità della carta da parte della ricorrente nell'ambito dell'incarico di consegna
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Motivo di ricorso lamentava la mancata applicazione dell'attenuante prevista; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale l'attenuante per danno di speciale tenuità può trovare applicazione nel caso di sola sottrazione della tessera se priva di utilizzo, ma qui non è applicabile perché la ricorrente disponeva del PIN e sono stati effettuati prelievi
Norma richiamata con riferimento ai parametri di determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che la pena applicata fosse coerente e al minimo edittale
Richiamata in relazione alla motivazione sulla determinazione della pena; non v'è vizio nella motivazione del giudice di merito circa il mancato riconoscimento dell'attenuante eccepita
Richiamato dalla difesa nel ricorso ma la Cassazione lo ha ritenuto impreciso e inconferente nel contesto; non ha inciso sull'esito
Citato dalla difesa ma ritenuto impreciso e non utile a confutare la ricostruzione di merito operata dai giudici
Cass. Sez. 5, n. 25870 del 08/06/2006 (Kadour) - giurisprudenza
Precedente utilizzato per affermare che la sottrazione di una carta plastificata può essere di speciale tenuità solo se il ladro non dispone del PIN; la Corte ha ritenuto il precedente applicabile per escludere l'attenuante nel caso di uso effettivo della carta
Cass. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (D.L.) - giurisprudenza
Richiamata in relazione al regime della prescrizione e al principio che l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante il tempo trascorso dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- La cassazione non è sede per riesaminare il merito probatorio: censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono spesso dichiarate inammissibili o infondate
- Il riconoscimento ripreso da immagini video, se confermato da testi e da altri elementi fattuali coerenti, costituisce prova forte difficilmente sovvertibile in cassazione
- Nel caso di carte bancomat la sottrazione può essere considerata di "speciale tenuità" solo se la carta non è stata usata (es. assenza di PIN o di utilizzo): l'esistenza di utilizzi e del relativo PIN esclude l'attenuante
- Contestazioni indirette sull'organizzazione o responsabilità dell'agenzia (es. che l'incarico non fosse solo della dipendente) richiedono elementi concreti per allegare una diversa titolarità della condotta; mere deduzioni non sono sufficienti
- Per ottenere l'annullamento in cassazione è preferibile fondare i motivi su violazioni di diritto o vizi di motivazione specifici e non su una rinnovata valutazione delle prove
- In processi per reati patrimoniali collegati a strumenti di pagamento, la prova dell'effettivo utilizzo (stralci ATM, movimenti, videoregistrazioni) e la dimostrazione del possesso del PIN sono elementi decisivi per la configurazione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44790/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44792/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44793/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44798/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44799/2024 del 06/12/2024
- Sentenza penale · 6 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44800/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →