Cassazione Penale, Sentenza n. 8942/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma da parte della Corte d'appello della loro condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso (con contestazioni accessorie sulla recidiva per Librato). Le censure principali: (1) inutilizzabilità della registrazione fonografica del 7 settembre 2012 per assenza di decreto autorizzativo; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione della attendibilità della persona offesa (Margheriti) e per la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni che portarono ad assolvere per usura ma a condannare per estorsione; (3) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (Mezzolla) non valutata; (4) per Librato dedotta errata qualificazione giuridica (esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione), mancata prova dell'aggravante mafiosa e censura circa la recidiva alla luce di presunta estinzione degli effetti penali di precedenti condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazioni principali: la registrazione è utilizzabile come prova documentale (effettuata con il consenso della parte e coperta, secondo la Corte, dal decreto del 3 settembre 2012, e comunque conforme alla giurisprudenza che ammette registrazioni di partecipi); è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni quando le parti ritenute attendibili resistono al vaglio probatorio e non sussiste un'ininterrotta interferenza fattuale/logica con le parti ritenute inattendibili; la condotta dei due imputati integra l'estorsione (Librato ha agito perseguendo un proprio interesse e con il coinvolgimento di terzi legati a un sodalizio, come riferito dal collaboratore Campana), e l'aggravante del metodo mafioso è stata adeguatamente motivata; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata dalla gravità dei fatti; la censura sulla recidiva di Librato è inammissibile e generica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Contestata per omissione di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che la semplice condizione di incensurato non imponga automaticamente il riconoscimento delle attenuanti
L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta configurata sulla base degli elementi probatori (riferimenti alla capacita' di "offrire protezione", uso della forza intimidatoria del gruppo e contenuto delle conversazioni), secondo la ricostruzione motivata dalla Corte
articolo 106, comma 2 cod. pen.; articolo 47, comma 12 Ordinamento penitenziario
Richiamati dai difensori di Librato per sostenere che l'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne impedirebbe di valutare la recidiva; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile, senza accogliere la richiesta per carenza di prova/atti posti a sostegno
articoli 266 e ss. cod. proc. pen. (richiamati in giurisprudenza)
La Corte ha distinto le registrazioni effettuate da un partecipante (prove documentali utilizzabili) dalle intercettazioni "ambientali" disciplinate dagli artt. 266 e ss.; quindi le registrazioni di iniziativa di un partecipante, anche se realizzate con strumenti forniti dalla P.G., possono essere utilizzate se sussiste consenso della parte presente o conforme giurisprudenza
Massime di principio
- Le registrazioni audio effettuate da un partecipante alla conversazione sono frequentemente ritenute utilizzabili come prova documentale, soprattutto se c'e' consenso della parte presente: le censure sulla loro inutilizzabilità devono confrontarsi con questa giurisprudenza consolidata
- Il giudice puo' procedere a una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni (accettando alcune parti del racconto e rigettandone altre) purché le parti ritenute attendibili siano sorrette da riscontri probatori e non sussista un'interferenza fattuale o logica che comprometta l'intero racconto
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è determinante l'elemento psicologico e la presenza di un terzo che agisca per un interesse proprio: se il terzo trae un vantaggio e agisce con l'autorizzazione di un sodalizio criminoso, l'ipotesi di estorsione è più plausibile
- L'aggravante del metodo mafioso richiede elementi concreti di riferimento al ricorso alla forza intimidatrice del gruppo o alla millanteria di appartenenza; conversazioni che prospettano "protezione" o riferimenti a soggetti pregiudicati possono essere valutate come tali elementi
- Le doglianze processuali o di merito devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i passaggi motivazionali della Corte: censure generiche o prive di indicazione documentale sono spesso dichiarate inammissibili
- Le questioni sulla recidiva o sull'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne richiedono l'apporto documentale e la chiara indicazione degli atti che provano l'estinzione; senza ciò la censura rischia di essere dichiarata inammissibile
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