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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29586/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2007, in cui alla contribuente era stata contestata la mancata giustificazione della disponibilità finanziaria e della capacità di spesa, anche in relazione all'acquisto pro-quota di beni e alle spese di gestione degli stessi, in assenza di dichiarazione dei redditi presentata fino a quell'anno. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi e di elementi probatori offerti per dimostrare la propria capacità di spesa e contestare la ricostruzione dell'Ufficio; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di lite, assumendo che non dovessero gravare su di lei.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello non era affetta da motivazione apparente: il giudice regionale aveva infatti esaminato le spese di acquisto e di gestione, le liberalità ricevute, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la documentazione prodotta, spiegando le ragioni del proprio convincimento. Ha respinto anche il secondo motivo perché diretto in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, precluso in cassazione; inoltre ha escluso che vi fosse un giudicato esterno, poiché la decisione richiamata riguardava il coniuge della ricorrente e non la ricorrente stessa. Ha infine dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza, senza che rilevasse la difesa dell'Ufficio da parte di propri funzionari. La ricorrente è stata condannata alle spese, all'ulteriore importo per il contributo unificato e alle ulteriori somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione nullità della sentenza, ma il vizio di motivazione apparente richiede l'omissione dell'iter logico della decisione, non una mera dissociazione rispetto alla tesi della parte.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la Corte esclude la nullità quando la motivazione consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    La motivazione apparente integra nullità solo se manca l'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa del materiale probatorio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è corretta quando la parte risulta soccombente.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    Conferma, nel processo tributario, il principio del rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa anche nei casi considerati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • artt. 380-bis e 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte richiama tali disposizioni per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • artt. 380-bis e 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte richiama tali disposizioni per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria non è affetta da motivazione apparente quando il giudice esplicita, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, le ragioni della propria decisione e gli elementi probatori valorizzati.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo se la decisione prodotta riguarda il medesimo soggetto e il medesimo rapporto giuridico; una pronuncia relativa a un terzo, anche se coniuge, non produce automaticamente effetti nel giudizio in corso.
  • Nel processo tributario le spese seguono la soccombenza e la difesa dell'amministrazione mediante propri funzionari non esclude il diritto al rimborso delle spese processuali.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta quando la censura tende, in sostanza, a sostituire la valutazione di merito del ricorrente a quella del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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