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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio comunale di Torino entro 6 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per i successivi due anni nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il territorio comunale di Torino entro sei ore e divieto di ritorno per due anni senza autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha prospettato, tra l'altro, una questione di costituzionalità della disciplina applicata. Il provvedimento era stato adottato in relazione alla partecipazione del ricorrente a una manifestazione nazionale di militanti del centro sociale Askatasuna. In occasione della manifestazione, il Prefetto di Torino aveva vietato la detenzione di oggetti idonei a occultare il viso, richiamando il divieto previsto dall'art. 5 della legge n. 152/1975. Il ricorrente ha ammesso di essersi recato a Torino per partecipare alla manifestazione ed è stato trovato in possesso di occhialini da nuoto, una maschera in plastica trasparente da lavoro, tre mascherine FFP3 e un coltellino svizzero. Il ricorso cautelare contestava quindi la legittimità del foglio di via e prospettava l'illegittimità costituzionale della disciplina pertinente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata. Ha inoltre ritenuto che il foglio di via obbligatorio abbia natura preventiva e cautelare e non richieda la prova della commissione di reati, l'accertamento della responsabilità penale o la configurabilità dei fatti come reati: è sufficiente l'individuazione di condotte specifiche e concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, anche sulla base di elementi indiziari o meri sospetti. Nel caso concreto, la partecipazione alla manifestazione e il possesso di oggetti potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento, nonché di un oggetto atto a offendere, sono stati ritenuti elementi sufficienti, in questa fase, a escludere il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Il foglio di via obbligatorio ... ha natura preventiva e cautelare, sicché non postula la prova dell'avvenuta commissione di reati

    La misura può essere adottata senza previo accertamento di reati o responsabilità penale, sulla base di condotte specifiche e concrete indicative di una significativa probabilità di comportamenti penalmente rilevanti e socialmente pericolosi, anche quando gli elementi abbiano valore indiziario.

  • art. 5 legge 152/1975

    È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino

    Il divieto comprende l'uso, durante manifestazioni pubbliche, di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; il provvedimento prefettizio è stato considerato ricognitivo di tale disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare e non richiede la prova della commissione di un reato, l'accertamento della responsabilità penale del destinatario o la qualificazione penalistica dei fatti considerati.
  • Per l'adozione del foglio di via obbligatorio è sufficiente l'individuazione di condotte specifiche e concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; il giudizio di pericolosità può fondarsi anche su elementi indiziari e meri sospetti.
  • Nella fase cautelare, la partecipazione a una manifestazione pubblica in violazione di divieti concernenti il possesso o l'uso di oggetti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento, unitamente al possesso di oggetti potenzialmente atti a offendere, può costituire elemento rilevante per escludere il fumus boni iuris del ricorso contro il foglio di via obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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