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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione 217/2026 del primo aprile 2026 con la quale Livenza Tagliamento Acque s.p.a. ha approvato il verbale della commissione in data 31 marzo 2026, ha escluso la Cor. El. s.r.l. dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di materiale elettrico CIG B9A5E52E54 ed ha aggiudicato detto appalto alla MEB s.r.l.; - ove occorra, del provvedimento del primo aprile 2026 prot. 5761/26 con cui la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l’esclusione e l’aggiudicazione alla MEB s.r.l.; - del verbale della commissione della gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di materiale elettrico CIG B9A5E52E54 n. 4 del 31 marzo 2026; - per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, in particolare dell’art 4 del disciplinare e 10 del capitolato speciale della gara di appalto, nella parte in cui dispongono l’esclusione dell’offerta per il caso di mancata allegazione di contratto preliminare di acquisto, locazione o comodato ovvero di idonea dichiarazione di impegno ad acquisire la “titolarità” di un “magazzino rivendita” con le caratteristiche di cui all’art. 10 del CSA ossia con la possibilità di acquisto a banco; - del disciplinare e del capitolato di gara, in particolare degli articoli 4 del disciplinare e 10 del capitolato, nella parte in cui richiedono quale requisito di esecuzione la titolarità di un magazzino con possibilità di ritiro al banco della merce e come requisito di partecipazione la produzione di idoneo impegno ad acquisire tale titolarità, in mancanza della reale esigenza di tale magazzino; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non noto; nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a risultare aggiudicataria dell’appalto ed a stipulare il relativo contratto, anche mediante subentro, ovvero, in subordine, ove non possibile risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto, per il risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti impugnati, ivi compresa la mancata percezione dell’utile.

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara e contestuale aggiudicazione ad altra impresa, unitamente agli atti di gara relativi al requisito della disponibilità di un magazzino per il ritiro al banco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura aperta per l'affidamento di una fornitura di materiale elettrico e la contestuale aggiudicazione ad altra impresa. Ha contestato la lex specialis, in particolare le disposizioni che richiedevano, quale requisito di esecuzione, la titolarità o la concreta disponibilità di un magazzino-rivendita con possibilità di acquisto o ritiro al banco e, quale requisito di partecipazione, la produzione di un contratto preliminare o di un impegno ad acquisire tale disponibilità. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza di una reale esigenza del magazzino, nonché la violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità. Ha inoltre censurato la valutazione della commissione sull'accordo commerciale prodotto, ritenuto non idoneo, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, l'annullamento, il subentro o il risarcimento del danno. La domanda cautelare è stata esaminata anche alla luce della precedente sentenza del medesimo TAR n. 93/2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la lex specialis, secondo l'interpretazione già fornita nella sentenza n. 93/2026, richiedesse la dimostrazione della concreta disponibilità di un magazzino funzionale all'esecuzione della commessa. Le esigenze sottese alla previsione del capitolato non sono state ritenute prima facie implausibili. La nuova valutazione dell'accordo commerciale prodotto dalla ricorrente è stata considerata fondata su argomentazioni non manifestamente illogiche né in contrasto con il precedente giudicato, trattandosi di un apprezzamento tecnico della stazione appaltante non manifestamente irragionevole. Non è stata ravvisata, in via cautelare, neppure la violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità, poiché il requisito appariva collegato alle esigenze esecutive della fornitura. Quanto al periculum, il TAR ha rilevato l'assenza di pregiudizi specifici ulteriori rispetto alla perdita dell'aggiudicazione, la natura prevalentemente economica dell'interesse, eventualmente risarcibile, e la possibilità di un successivo subentro, considerata la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, la durata biennale della fornitura e la particolare natura della prestazione, non ostativa al subentro in corso di esecuzione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 14 luglio 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare in favore della stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 10 del capitolato speciale

    La previsione relativa alla disponibilità di un magazzino funzionale all'esecuzione della fornitura è stata ritenuta, in sede cautelare, collegata alle esigenze esecutive dell'appalto e non manifestamente irragionevole.

  • art. 4 del disciplinare di gara

    La disposizione, letta insieme all'art. 10 del capitolato e alla sentenza n. 93/2026, è stata interpretata come richiedente la dimostrazione di una concreta disponibilità del magazzino necessario all'esecuzione della commessa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione della stazione appaltante sull'idoneità di un accordo commerciale a dimostrare la concreta disponibilità di un bene o di una struttura necessari all'esecuzione dell'appalto supera il vaglio di legittimità provvisorio quando non risulti manifestamente illogica o irragionevole.
  • Un requisito della lex specialis relativo alla disponibilità di un magazzino o di una struttura operativa può essere ritenuto compatibile, in sede cautelare, con i principi di concorrenza e proporzionalità quando risulti funzionalmente collegato alle concrete esigenze di esecuzione della fornitura.
  • La perdita dell'aggiudicazione, ove si traduca principalmente in un pregiudizio economico risarcibile, non integra di per sé un periculum in mora grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare.
  • La possibilità di un successivo subentro può escludere l'irreparabilità del danno cautelare quando la controversia sia fissata a breve per il merito e la natura della prestazione consenta il subentro anche in corso di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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