Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio comunale di Torino entro 6 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per i successivi due anni nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio del Questore di Torino, con ordine di lasciare il territorio comunale entro sei ore e divieto di ritorno per due anni senza autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Torino in occasione di una manifestazione nazionale dei militanti del centro sociale Askatasuna. Dal testo emerge che la ricorrente aveva ammesso di essersi recata a Torino per partecipare alla manifestazione; era stata trovata in possesso di due paia di occhialini da nuoto e le persone che viaggiavano con lei avevano altri strumenti ritenuti idonei a occultare i tratti somatici e a rendere difficoltoso il riconoscimento. È inoltre riferita una questione di costituzionalità, ritenuta dal Collegio manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il Prefetto di Torino, con ordinanza del 29 gennaio 2026, aveva vietato, nei luoghi e in occasione della manifestazione, la detenzione di oggetti e materiali idonei all'occultamento del viso, richiamando il divieto previsto dall'art. 5 della legge n. 152/1975. La censura cautelare è stata valutata alla luce della natura preventiva e cautelare del foglio di via obbligatorio e del fatto che tale misura non richiede la prova della commissione di reati né un previo accertamento della responsabilità penale, essendo sufficienti condotte specifiche e concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, anche sulla base di elementi indiziari o meri sospetti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata e ha considerato rilevanti, ai fini della valutazione cautelare, la partecipazione ammessa alla manifestazione, il possesso degli occhialini da nuoto e la disponibilità, da parte dei soggetti presenti nell'auto, di ulteriori strumenti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento. Il Collegio ha richiamato la natura preventiva e cautelare del foglio di via obbligatorio, che non presuppone né la commissione di un reato né l'accertamento della responsabilità penale. Non è stata ravvisata la sussistenza del fumus boni iuris; l'ordinanza non espone una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.
Il foglio di via obbligatorio ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di condotte specifiche e concrete indicative di una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, anche in assenza di reati accertati o di responsabilità penale.
È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il divieto di utilizzare mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento opera in occasione delle manifestazioni pubbliche, salvo l'eccezione prevista per le manifestazioni sportive che ne richiedano l'uso; l'ordinanza prefettizia è stata ritenuta ricognitiva di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare e non richiede la prova della commissione di un reato, l'accertamento della responsabilità penale del destinatario o la configurabilità come reato dei fatti considerati.
- Per l'adozione del foglio di via obbligatorio possono essere sufficienti condotte specifiche e concrete, anche valutate mediante elementi indiziari o meri sospetti, purché da esse emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
- In sede cautelare, la presenza di elementi concreti collegati alla partecipazione a una manifestazione pubblica e alla disponibilità di strumenti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione del foglio di via obbligatorio.
- Il divieto previsto dall'art. 5 della legge n. 152/1975 di utilizzare, durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona costituisce il fondamento normativo del divieto prefettizio riferito a tali oggetti e materiali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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