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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio comunale di Torino entro 6 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per anni due nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Torino, con ordine di lasciare il territorio comunale entro sei ore e divieto di ritorno per due anni senza preventiva autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Ha prospettato anche una questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal Collegio manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata. Nel merito cautelare, la vicenda riguardava la partecipazione del ricorrente a una manifestazione nazionale svoltasi a Torino, per la quale il Prefetto aveva vietato il possesso e l'uso di oggetti idonei a occultare il viso, richiamando il divieto previsto dall'art. 5 della legge n. 152/1975. Il ricorrente aveva ammesso di essersi recato a Torino per partecipare alla manifestazione ed era stato trovato in possesso di occhialini da nuoto; le persone che viaggiavano con lui erano in possesso di ulteriori strumenti idonei a occultare i tratti somatici. Il ricorso cautelare contestava quindi, in sostanza, i presupposti della misura preventiva e la valutazione di pericolosità posta a fondamento del foglio di via.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando gli opportuni approfondimenti alla fase di merito. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata. Ha inoltre richiamato la natura preventiva e cautelare del foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011: la misura non richiede la prova della commissione di reati né un previo accertamento della responsabilità penale, essendo sufficienti specifiche e concrete condotte dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; la valutazione può fondarsi anche su elementi indiziari e meri sospetti. Nel caso concreto, la partecipazione dichiarata alla manifestazione, il possesso degli occhialini da nuoto e la presenza di altri strumenti per l'occultamento dei tratti somatici sono stati ritenuti elementi idonei, sul piano cautelare, a escludere il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Il foglio di via obbligatorio ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di specifiche e concrete condotte indicative di una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, senza necessità di prova della commissione di reati o di previo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 5 l. 152/1975

    È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino

    Il divieto di utilizzare mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento opera, in particolare, durante manifestazioni pubbliche, salvo il caso delle manifestazioni sportive che ne comportino l'uso.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, tra i quali il fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare: la sua adozione non presuppone la prova della commissione di un reato né l'accertamento della responsabilità penale del destinatario.
  • Ai fini del foglio di via obbligatorio è sufficiente l'individuazione di specifiche e concrete condotte dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; la valutazione di pericolosità può fondarsi anche su elementi indiziari e meri sospetti.
  • Nella fase cautelare, la presenza a una manifestazione pubblica e il possesso, diretto o collegato a persone accompagnatrici, di strumenti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento possono costituire elementi valutabili dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio sulla pericolosità preventiva.
  • Il divieto previsto dall'art. 5 l. n. 152/1975 comprende qualunque mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona e opera comunque durante le manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, salvo quelle sportive che ne comportino l'uso.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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