Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stato ordinato al ricorrente di lasciare il territorio comunale di Torino entro 6 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per i successivi due anni nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Torino, con ordine di lasciare il territorio comunale entro sei ore e divieto di ritorno per due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Torino che gli imponeva di lasciare il territorio comunale entro sei ore dalla notifica e gli vietava di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per i successivi due anni. Il giudice dà atto della prospettazione di una questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata. Nel merito cautelare, il ricorrente aveva ammesso di essersi recato a Torino per partecipare a una manifestazione nazionale di militanti del centro sociale Askatasuna ed era stato trovato in possesso di un casco da bici, occhialini da nuoto e una maschera antigas. Tali oggetti erano stati espressamente vietati, in occasione della manifestazione, da un'ordinanza prefettizia e sono stati ritenuti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il ricorso cautelare contestava quindi, implicitamente, la legittimità del foglio di via e la sufficienza degli elementi posti a base del giudizio di pericolosità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata. Ha inoltre affermato che il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 del d.lgs. 159/2011 ha natura preventiva e cautelare e non richiede la prova della commissione di reati, né un previo accertamento della responsabilità penale o la configurabilità dei fatti come reati. È sufficiente l'individuazione di condotte specifiche e concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, potendo il giudizio fondarsi anche su elementi indiziari e meri sospetti. Nel caso concreto, la partecipazione alla manifestazione e il possesso di oggetti idonei a ostacolare il riconoscimento, vietati dall'ordinanza prefettizia e dall'art. 5 della legge 152/1975, sono stati ritenuti elementi incompatibili con una prognosi cautelare favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Il foglio di via obbligatorio ha natura preventiva e cautelare; non richiede la prova della commissione di reati o l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficienti condotte specifiche e concrete idonee a fondare una significativa probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
art. 5 legge 152/1975
È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il divieto comprende l'uso, in occasione di manifestazioni pubbliche, di mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento, salvo le manifestazioni sportive che ne comportino l'uso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 del d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare e non presuppone né la prova della commissione di reati né l'accertamento della responsabilità penale del destinatario.
- Per disporre il foglio di via obbligatorio è sufficiente l'individuazione di condotte specifiche e concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; il giudizio di pericolosità può fondarsi anche su elementi indiziari e meri sospetti.
- Il possesso, durante una manifestazione pubblica, di oggetti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona e vietati dalla disciplina applicabile costituisce elemento valutabile nel giudizio preventivo di pericolosità posto a fondamento del foglio di via obbligatorio.
- In sede cautelare, quando gli elementi concreti posti a base del provvedimento di prevenzione risultano idonei a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità, l'istanza di sospensione deve essere respinta per difetto del fumus boni iuris.
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