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Ordinanza

Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, notificato il 5 dicembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente il 18 giugno 2025, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego prefettizio di ammissione alle misure di accoglienza e successiva mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che imponeva il collocamento del ricorrente in una struttura di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 2 dicembre 2025, notificato il 5 dicembre 2025, con cui era stata rigettata la sua istanza di ammissione alle misure di accoglienza. Con ordinanza cautelare dell'11 febbraio 2026 il TAR aveva sospeso l'efficacia del diniego ai fini del riesame e aveva inoltre ordinato all'Amministrazione di collocare immediatamente il ricorrente in un'apposita struttura ai sensi della normativa vigente. Dopo la notificazione dell'ordinanza, l'Amministrazione non aveva provveduto al collocamento. Il ricorrente ha quindi proposto istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., chiedendo l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione al provvedimento cautelare e la nomina di un commissario ad acta. La Prefettura ha rappresentato che erano in corso verifiche sulla disponibilità dei posti e ha poi adottato, il 16 aprile 2026, un nuovo diniego motivato dall'indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza provinciale, richiamando l'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 e il notevole afflusso di richiedenti asilo. L'Amministrazione ha sostenuto che tale nuovo provvedimento avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha ritenuto, invece, che l'ordinanza cautelare non imponesse soltanto il riesame dell'istanza, ma anche il collocamento immediato del ricorrente, obbligo rimasto ineseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza ex art. 59 c.p.a. Ha rilevato che l'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 attribuisce priorità ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, ma non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di garantire l'accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale. Ha inoltre affermato che l'indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non giustifica l'inadempimento, poiché l'art. 11 d.lgs. n. 142/2015 consente al Prefetto di adottare misure straordinarie e di disporre l'accoglienza, per il tempo strettamente necessario, in strutture provvisorie, anche oltre i limiti ordinari di capienza. Il successivo diniego del 16 aprile 2026 è stato ritenuto irrilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, perché non superava né adempi eva all'ordine autonomo di immediato collocamento. Il Tribunale ha ordinato alla Prefettura di collocare il ricorrente entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza in una struttura di accoglienza, anche provvisoria e anche situata in altro ambito territoriale. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Venezia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, incaricandolo di provvedere entro cinque giorni dalla richiesta del ricorrente. Nulla è stato disposto per le spese della fase, poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, su istanza dell'interessato il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.

    In caso di mancata esecuzione di un provvedimento cautelare, il giudice amministrativo può adottare misure esecutive proprie dell'ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse

    La disposizione stabilisce una priorità nell'accesso alle strutture di accoglienza, ma non esclude il diritto all'accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione consente al Prefetto di adottare misure straordinarie, anche in deroga ai limiti di capienza delle strutture di accoglienza, per garantire l'accoglienza.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria

    L'indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, potendo il Prefetto utilizzare strutture di accoglienza provvisoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, nel riconoscere una priorità ai richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare l'accoglienza agli altri richiedenti aventi titolo.
  • L'indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza non giustifica l'omesso adempimento dell'obbligo di accoglienza, poiché il Prefetto può adottare misure straordinarie e disporre, per il tempo strettamente necessario, l'accoglienza in strutture provvisorie, anche in altro ambito territoriale.
  • Quando un'ordinanza cautelare impone non solo il riesame dell'istanza amministrativa, ma anche una specifica prestazione materiale, quale il collocamento immediato del beneficiario in una struttura di accoglienza, l'Amministrazione deve adempiere a entrambi gli ordini; l'adozione di un successivo provvedimento amministrativo non elide l'obbligo di eseguire l'ordine materiale già disposto.
  • Ai sensi dell'art. 59 c.p.a., la mancata esecuzione di un'ordinanza cautelare consente al giudice amministrativo di esercitare i poteri del giudizio di ottemperanza e di nominare un commissario ad acta, fissando termini per l'adempimento anche a carico dell'organo commissariale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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