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Ordinanza

Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi, con assegno alimentare pari al 50% della retribuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università e il parere vincolante del Collegio di disciplina con cui gli è stata irrogata la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi, nonché gli atti presupposti e connessi. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti della sanzione. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti, alla credibilità della segnalazione della persona offesa, che il ricorrente avrebbe attribuito a ripicca o astio connessi all’esito di un esame di laurea, alla gravità della condotta, alla proporzionalità della sanzione, a presunte criticità procedurali, all’istruttoria e alle garanzie difensive. Il ricorrente ha inoltre valorizzato l’archiviazione del parallelo procedimento penale e ha prospettato un pregiudizio reputazionale derivante dall’esecuzione della sanzione. È stata altresì censurata, in via subordinata, l’interpretazione della disposizione statutaria relativa alla proposta motivata del Rettore, qualora intesa nel senso di consentire la delega del potere disciplinare all’organo chiamato a rendere il parere vincolante.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che i motivi non presentassero un fumus boni iuris favorevole. La ricostruzione dei fatti fornita dalla segnalante alla polizia giudiziaria, resa nell’ambito dell’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero, è stata ritenuta lucida e non adeguatamente scalfita dalla versione alternativa del ricorrente, giudicata ipotetica e congetturale. La spiegazione della segnalazione come ritorsione o astio non è stata ritenuta credibile né assistita da elementi oggettivi. La gravità della condotta, commessa presso la sede dell’Ateneo in uno studio nella disponibilità del docente e lesiva della dignità e della libertà della vittima, è stata ravvisata anche nei messaggi inviati dal ricorrente, la cui ambiguità è stata ritenuta idonea ad amplificare l’incidenza sulla sfera emotiva della destinataria. Le criticità procedurali dedotte non sono state ritenute idonee a incidere né sull’accertamento del fatto né sulla scelta e misura della sanzione, giudicata proporzionata. L’istruttoria è stata considerata completa, accurata e documentata; inoltre, sono state ritenute rispettate le garanzie difensive, avendo il ricorrente potuto presentare integralmente le proprie giustificazioni, esaminate dall’Amministrazione. L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva, poiché motivata dalla mancata proposizione, allo stato, della querela dopo la riqualificazione del reato. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio reputazionale è stato ritenuto adeguatamente contenuto dal doveroso riserbo sulla vicenda e il ricorrente non è stato ritenuto privato della possibilità di utilizzare il titolo accademico. È stata comunque rilevata la possibilità di ottenere l’integrale ristoro dell’eventuale danno economico. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di elementi favorevoli quanto al fumus e per l’insussistenza di un periculum non altrimenti adeguatamente fronteggiato.

  • artt. 87 e 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592

    Costituiscono il riferimento normativo indicato nel provvedimento impugnato per l’irrogazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio al docente universitario.

  • art. 378 c.p.

    È richiamato con riguardo all’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero nell’ambito della segnalazione resa dalla persona offesa alla polizia giudiziaria.

  • D.P.R. n. 3/1957

    È richiamato quale fonte dell’assegno alimentare spettante durante la sospensione, determinato nel provvedimento impugnato nella misura del 50% della retribuzione.

  • art. 37, comma 2, dello Statuto dell’Università

    È indicato quale disposizione statutaria relativa alla proposta motivata del Rettore, la cui eventuale interpretazione come delega del potere disciplinare era contestata dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento di una sanzione disciplinare può essere ritenuta assistita da adeguato fumus quando risulti coerente, dettagliata e documentata, mentre una versione alternativa formulata in termini meramente ipotetici o congetturali non è sufficiente a metterla in discussione.
  • La valutazione cautelare della gravità di una condotta disciplinare può fondarsi sulla considerazione complessiva del comportamento contestato e degli elementi documentali successivi o connessi, inclusi messaggi la cui formulazione ambigua sia idonea a incidere sulla dignità o sulla sfera emotiva della persona coinvolta.
  • La completezza dell’istruttoria e la possibilità per l’interessato di presentare e vedere esaminate le proprie giustificazioni escludono, in assenza di specifiche fratture procedimentali, la sussistenza di una violazione delle garanzie difensive rilevante ai fini della sospensione cautelare.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non incide necessariamente sulla legittimità o sulla valutazione cautelare della sanzione disciplinare quando l’archiviazione dipenda dalla mancanza della querela richiesta per la procedibilità e non dall’insussistenza del fatto o dalla sua estraneità all’incolpato.
  • Il pregiudizio reputazionale derivante da un procedimento o da una sanzione disciplinare non giustifica la sospensione cautelare quando il riserbo istituzionale è idoneo a contenerlo, l’interessato conserva la possibilità di utilizzare il proprio titolo e l’eventuale danno economico è suscettibile di integrale ristoro.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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