Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi, con assegno alimentare pari al 50% della retribuzione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università e il parere vincolante del Collegio di disciplina con cui gli è stata irrogata la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi, nonché gli atti presupposti e connessi. Ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti della sanzione. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti, alla credibilità della segnalazione della persona offesa, che il ricorrente avrebbe attribuito a ripicca o astio connessi all’esito di un esame di laurea, alla gravità della condotta, alla proporzionalità della sanzione, a presunte criticità procedurali, all’istruttoria e alle garanzie difensive. Il ricorrente ha inoltre valorizzato l’archiviazione del parallelo procedimento penale e ha prospettato un pregiudizio reputazionale derivante dall’esecuzione della sanzione. È stata altresì censurata, in via subordinata, l’interpretazione della disposizione statutaria relativa alla proposta motivata del Rettore, qualora intesa nel senso di consentire la delega del potere disciplinare all’organo chiamato a rendere il parere vincolante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che i motivi non presentassero un fumus boni iuris favorevole. La ricostruzione dei fatti fornita dalla segnalante alla polizia giudiziaria, resa nell’ambito dell’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero, è stata ritenuta lucida e non adeguatamente scalfita dalla versione alternativa del ricorrente, giudicata ipotetica e congetturale. La spiegazione della segnalazione come ritorsione o astio non è stata ritenuta credibile né assistita da elementi oggettivi. La gravità della condotta, commessa presso la sede dell’Ateneo in uno studio nella disponibilità del docente e lesiva della dignità e della libertà della vittima, è stata ravvisata anche nei messaggi inviati dal ricorrente, la cui ambiguità è stata ritenuta idonea ad amplificare l’incidenza sulla sfera emotiva della destinataria. Le criticità procedurali dedotte non sono state ritenute idonee a incidere né sull’accertamento del fatto né sulla scelta e misura della sanzione, giudicata proporzionata. L’istruttoria è stata considerata completa, accurata e documentata; inoltre, sono state ritenute rispettate le garanzie difensive, avendo il ricorrente potuto presentare integralmente le proprie giustificazioni, esaminate dall’Amministrazione. L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva, poiché motivata dalla mancata proposizione, allo stato, della querela dopo la riqualificazione del reato. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio reputazionale è stato ritenuto adeguatamente contenuto dal doveroso riserbo sulla vicenda e il ricorrente non è stato ritenuto privato della possibilità di utilizzare il titolo accademico. È stata comunque rilevata la possibilità di ottenere l’integrale ristoro dell’eventuale danno economico. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di elementi favorevoli quanto al fumus e per l’insussistenza di un periculum non altrimenti adeguatamente fronteggiato.
artt. 87 e 89 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592
Costituiscono il riferimento normativo indicato nel provvedimento impugnato per l’irrogazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio al docente universitario.
art. 378 c.p.
È richiamato con riguardo all’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero nell’ambito della segnalazione resa dalla persona offesa alla polizia giudiziaria.
D.P.R. n. 3/1957
È richiamato quale fonte dell’assegno alimentare spettante durante la sospensione, determinato nel provvedimento impugnato nella misura del 50% della retribuzione.
art. 37, comma 2, dello Statuto dell’Università
È indicato quale disposizione statutaria relativa alla proposta motivata del Rettore, la cui eventuale interpretazione come delega del potere disciplinare era contestata dal ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento di una sanzione disciplinare può essere ritenuta assistita da adeguato fumus quando risulti coerente, dettagliata e documentata, mentre una versione alternativa formulata in termini meramente ipotetici o congetturali non è sufficiente a metterla in discussione.
- La valutazione cautelare della gravità di una condotta disciplinare può fondarsi sulla considerazione complessiva del comportamento contestato e degli elementi documentali successivi o connessi, inclusi messaggi la cui formulazione ambigua sia idonea a incidere sulla dignità o sulla sfera emotiva della persona coinvolta.
- La completezza dell’istruttoria e la possibilità per l’interessato di presentare e vedere esaminate le proprie giustificazioni escludono, in assenza di specifiche fratture procedimentali, la sussistenza di una violazione delle garanzie difensive rilevante ai fini della sospensione cautelare.
- L’archiviazione di un procedimento penale non incide necessariamente sulla legittimità o sulla valutazione cautelare della sanzione disciplinare quando l’archiviazione dipenda dalla mancanza della querela richiesta per la procedibilità e non dall’insussistenza del fatto o dalla sua estraneità all’incolpato.
- Il pregiudizio reputazionale derivante da un procedimento o da una sanzione disciplinare non giustifica la sospensione cautelare quando il riserbo istituzionale è idoneo a contenerlo, l’interessato conserva la possibilità di utilizzare il proprio titolo e l’eventuale danno economico è suscettibile di integrale ristoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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