Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05625/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre doglianze già esaminate in modo congruo dalla sentenza impugnata, senza sviluppare censure specifiche e argomentate, e perciò lo ha ritenuto generico.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna in appello; il testo non specifica la condotta materiale, limitandosi a indicare il reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego è stato censurato in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre questioni già trattate e motivatamente decise dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve contenere censure specifiche e non meramente reiterative; la mera riproposizione delle doglianze di appello non è sufficiente a radicare un valido motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.