Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per lesioni aggravate e porto di arma comune da sparo, in relazione a fatti avvenuti in Acerra il 19 novembre 2017. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare, ha contestato per il capo relativo alle lesioni una asserita erronea valutazione delle fonti di prova; per il capo relativo all'arma ha sostenuto che la detenzione dovesse ritenersi assorbita nel porto; ha inoltre censurato la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato, per una parte, su censure di merito non consentite in sede di legittimità a fronte di una motivazione ritenuta congrua, e per l'altra su una questione non devoluta con l'appello. Ha inoltre ritenuto immune da vizi la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche, ancorato alle modalità del fatto e al giudizio negativo sulla personalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione del merito o delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- La doglianza proposta per cassazione su una questione non devoluta nei motivi di appello è inammissibile, perché estranea al perimetro del devoluto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, senza salti logici o errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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