Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità affermata in primo grado, con sola rideterminazione più favorevole della pena, per detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di merito, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle argomentazioni già congruamente svolte dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, consistenti in una richiesta di rivalutazione del fatto e della motivazione di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino soltanto a una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni di merito già risolte con motivazione congrua e non manifesta illogicità, senza individuare reali errori di diritto o vizi dedotti nei limiti consentiti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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