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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, per il tramite di un comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che, a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena da essi concordata. Con il ricorso hanno dedotto l'erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., cioè vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché rivolte contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello e riferite a motivi rinunciati, non essendo prospettata alcuna illegittimità della pena nei termini consentiti dalla giurisprudenza richiamata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze investivano la determinazione della pena in una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. e quindi fuori dai casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili le censure su motivi rinunciati o sulla sola quantificazione della pena, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere validamente contestati in cassazione quando la sentenza deriva da concordato in appello e la doglianza non investe l'illegalità della sanzione.

  • art. 133-bis c.p.

    La doglianza relativa ai criteri di determinazione della pena è inammissibile nel perimetro del concordato in appello, se non si traduce in una pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come limite non deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. quando si controverta su motivi rinunciati, secondo il principio giurisprudenziale citato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche per censure sui motivi rinunciati.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena, quando la sentenza recepisce l'accordo delle parti, sono inammissibili se non denunciano un'ipotesi di illegalità della sanzione, come pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La mera deduzione dell'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena non consente l'accesso al sindacato di legittimità contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ove il vizio non si traduca in violazione del paradigma sanzionatorio legale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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